Art. 17 
 
                         Stipendio tabellare 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  lo  stipendio  tabellare,
comprensivo dell'indennita' integrativa speciale,  e'  rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica,  nei  seguenti  importi
annui lordi per tredici mensilita': 
 
    

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|Ambasciatore                     |€ 110.023,51  |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario        |€ 93.802,04   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata         |€ 72.854,69   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione         |€ 56.539,60   |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione          |€ 42.433,97   |
+---------------------------------+---------------------+

    
 
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017  lo  stipendio  tabellare,
comprensivo dell'indennita' integrativa speciale,  e'  rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica,  nei  seguenti  importi
annui lordi per tredici mensilita': 
 
    

+---------------------------------+---------------------+
|Ambasciatore                     |€ 110.378,51  |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario        |€ 94.156,04   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata         |€ 73.199,69   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione         |€ 56.884,60   |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione          |€ 42.782,97   |
+---------------------------------+---------------------+

    
 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  lo  stipendio  tabellare,
comprensivo dell'indennita' integrativa speciale,  e'  rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica,  nei  seguenti  importi
annui lordi per tredici mensilita': 
 
    

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|Ambasciatore                     |€ 111.823,51  |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario        |€ 95.596,04   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata         |€ 74.629,69   |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione         |€ 58.314,60   |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione          |€ 44.207,97   |
+---------------------------------+---------------------+

    
 
  4. Il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa  speciale  nello
stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della
base di calcolo in atto  del  trattamento  pensionistico,  anche  con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle
disposizioni vigenti. 
  5.  Gli  importi  stabiliti  dal  presente  articolo  assorbono   e
conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai  sensi
dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre  2008,  n.  203,  e
dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data  di  scadenza  del  presente  decreto  che  recepisce  l'accordo
sindacale e' riconosciuta, a partire dal  mese  successivo,  entro  i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione  delle
risorse  contrattuali,  una  copertura  economica   che   costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al  30  per
cento della previsione ISTAT  dell'inflazione,  misurata  dall'indice
IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati
applicata  agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei  mesi   di   vacanza
contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento  del  predetto
indice. 
  7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui al comma 6 si applica la procedura di cui  all'articolo  112  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni. La procedura  deve  essere  attivata  entro
trenta   giorni   dall'acquisizione    della    richiesta    prodotta
dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto. 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  10,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2  dell'art.
          15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  in  materia  di
          assoggettamento  alla  ritenuta  in   conto   entrate   del
          Ministero del tesoro della  quota  di  maggiorazione  della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello previsto  dall'art.  15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 35 della legge
          22 dicembre 2008, n.  203,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009)»: 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno). - (Omissis). 
              35. Dalla data di presentazione del  disegno  di  legge
          finanziaria decorrono le  trattative  per  il  rinnovo  dei
          contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2,  e
          3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
          riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
          entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
          possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative,  salvo  conguaglio  all'atto
          della stipulazione dei contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro. In ogni caso a decorrere  dal  mese  di  aprile  e'
          erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
          contrattuali del biennio economico 2008-2009, in  relazione
          alle risorse previste, la presente disposizione si  applica
          con  riferimento  al  solo  anno   2009,   ferma   restando
          l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  per
          l'anno  2008.  Per  il  personale  delle   amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici diversi dalle  amministrazioni
          statali,  i  relativi  oneri  sono  posti  a   carico   dei
          rispettivi bilanci ai sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  17  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica» ,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              17. Non si da' luogo, senza possibilita'  di  recupero,
          alle  procedure  contrattuali  e  negoziali   relative   al
          triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2
          e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni.  Si  da'  luogo  alle  procedure
          contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014  e
          2015  del  personale   dipendente   dalle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  per  la  sola  parte  normativa   e   senza
          possibilita' di recupero per la parte economica. 
              E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di  vacanza
          contrattuale nelle misure previste  a  decorrere  dall'anno
          2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge  22
          dicembre 2008, n. 203. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano  le  note
          alle premesse.