Art. 17 Stipendio tabellare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': +---------------------------------+---------------------+ |Ambasciatore |€ 110.023,51 | +---------------------------------+---------------------+ |Ministro Plenipotenziario |€ 93.802,04 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata |€ 72.854,69 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione |€ 56.539,60 | +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione |€ 42.433,97 | +---------------------------------+---------------------+ 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': +---------------------------------+---------------------+ |Ambasciatore |€ 110.378,51 | +---------------------------------+---------------------+ |Ministro Plenipotenziario |€ 94.156,04 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata |€ 73.199,69 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione |€ 56.884,60 | +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione |€ 42.782,97 | +---------------------------------+---------------------+ 3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': +---------------------------------+---------------------+ |Ambasciatore |€ 111.823,51 | +---------------------------------+---------------------+ |Ministro Plenipotenziario |€ 95.596,04 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata |€ 74.629,69 | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione |€ 58.314,60 | +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione |€ 44.207,97 | +---------------------------------+---------------------+ 4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. 5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice. 7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»: «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno). - (Omissis). 35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 17 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). - (Omissis). 17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.