Art. 19 Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 1. Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 255.360,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2017; b) Euro 813.600,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, recante «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»: «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Omissis).».