Art. 19 
 
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme  restando
le integrazioni previste dai successivi decreti  di  recepimento  dei
relativi accordi, continua ad essere definito con  le  modalita'  ivi
indicate. 
  2. Il fondo  di  cui  al  comma  1  e'  alimentato  dalle  seguenti
ulteriori risorse finanziarie: 
    a) Euro 255.360,00 lordo dipendente a decorrere  dal  1°  gennaio
2017; 
    b) Euro 813.600,00 lordo dipendente a decorrere  dal  1°  gennaio
2018. 
  3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non  inferiore
al 30 per cento viene destinata al finanziamento  della  retribuzione
di risultato. 
  4. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate
all'anno successivo. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  2001,
          n. 114, recante «Recepimento, ai sensi  dell'art.  112  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
          marzo 2000, n. 85,  dell'accordo  relativo  al  quadriennio
          2000-2003,  per  gli  aspetti  giuridici,  ed  al   biennio
          2000-2001,  per  gli  aspetti  economici,  riguardante   il
          personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al
          servizio prestato in Italia»: 
              «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione  e  la
          retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
          2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
          e la retribuzione di risultato,  al  cui  finanziamento  si
          provvede   mediante   utilizzo   delle   seguenti   risorse
          finanziarie: 
                a) ammontare  delle  risorse  destinate  al  compenso
          incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile  1984,
          n. 79; 
                b) risorse destinate al pagamento  dei  compensi  per
          lavoro straordinario nell'anno 2000; 
                c) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del
          personale della carriera diplomatica, escluse le quote  che
          disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
          complessivo; 
                d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
                e)  somme  derivanti  da   disposizioni   di   leggi,
          regolamenti   o   atti   amministrativi,   che   comportano
          incrementi retributivi  per  il  personale  della  carriera
          diplomatica; 
                f)  retribuzione  individuale   di   anzianita'   del
          personale della carriera diplomatica cessato  dal  servizio
          con le modalita' indicate nell'art. 16; 
                g) un importo pari a L.  311.990  mensili  pro-capite
          per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede  con
          l'utilizzo delle somme accantonate in sede di  applicazione
          della legge 2 ottobre 1997, n. 334; 
                h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite,
          per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede  con
          le somme previste dall'art.  19  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488; 
                i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili  pro-capite
          per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  previste   per   la   categoria
          dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              (Omissis).».