Art. 20 
 
                      Retribuzione di posizione 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  nonche'  le  relative  modalita'
applicative, le misure della  retribuzione  di  posizione,  correlata
alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto  del
Ministro  degli  affari  esteri  1°  agosto  2013,  n.   1518,   sono
rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': 
  A) a decorrere dal 1° gennaio 2017: 
 
    

+---------------------------------------+-----------------------+
|a) Segretario Generale                 |€ 155.000,00    |
+---------------------------------------+-----------------------+
|b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario |                       |
|Generale                               |€ 110.000,00    |
+---------------------------------------+-----------------------+
|b) Capo del Cerimoniale Diplomatico    |                       |
|della Repubblica e rimanenti posizioni |                       |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                       |
|lettera b del decreto del Ministro     |                       |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 93.300,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti |                       |
|posizioni funzionali di cui            |                       |
|all'articolo 1, lettera c1 del decreto |                       |
|del Ministro degli affari esteri n.    |                       |
|1518/2013                              |€ 60.000,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|c) Capo della segreteria di Vice       |                       |
|Ministro e rimanenti posizioni         |                       |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                       |
|lettera c del decreto del Ministro     |                       |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 54.000,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni  |                       |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                       |
|lettera d del decreto del Ministro     |                       |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 35.828,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio|                       |
|e rimanenti posizioni funzionali di cui|                       |
|all'articolo 1, lettera e1 del decreto |                       |
|del Ministro degli affari esteri n.    |                       |
|1518/2013                              |€ 16.000,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|e) Capo sezione                        |€ 14.400,00     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|f) Funzionario addetto agli uffici     |€ 10.662,80     |
+---------------------------------------+-----------------------+

    
 
  B) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 
 
    

+---------------------------------------+---------------------+
|a) Segretario Generale                 |€ 155.000,00  |
+---------------------------------------+---------------------+
|b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario |                     |
|Generale                               |€ 110.000,00  |
+---------------------------------------+---------------------+
|b) Capo del Cerimoniale Diplomatico    |                     |
|della Repubblica e rimanenti posizioni |                     |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                     |
|lettera b del decreto del Ministro     |                     |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 93.300,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti |                     |
|posizioni funzionali di cui            |                     |
|all'articolo 1, lettera c1 del decreto |                     |
|del Ministro degli affari esteri n.    |                     |
|1518/2013                              |€ 60.000,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|c) Capo della segreteria di Vice       |                     |
|Ministro e rimanenti posizioni         |                     |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                     |
|lettera c del decreto del Ministro     |                     |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 54.000,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni  |                     |
|funzionali di cui all'articolo 1,      |                     |
|lettera d del decreto del Ministro     |                     |
|degli affari esteri n. 1518/2013       |€ 40.480,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio|                     |
|e rimanenti posizioni funzionali di cui|                     |
|all'articolo 1, lettera e1 del decreto |                     |
|del Ministro degli affari esteri n.    |                     |
|1518/2013                              |€ 16.000,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|e) Capo sezione                        |€ 14.400,00   |
+---------------------------------------+---------------------+
|f) Funzionario addetto agli uffici     |€ 10.662,80   |
+---------------------------------------+---------------------+

    
 
  2. Per i funzionari diplomatici collocati alle  dirette  dipendenze
dei capi  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  con  un
incarico  di  consulenza,  ricerca  e  studio  o  di  trattazione  di
particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
degli affari esteri 1° agosto  2013,  n.  1518,  la  retribuzione  di
posizione e' fissata  in  base  al  livello  delle  funzioni  svolte,
secondo quanto previsto nel predetto decreto,  nelle  misure  di  cui
alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo. 
  3. Le misure minime della retribuzione  di  posizione  per  ciascun
grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al
comma 1, nonche' all'articolo 16 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come  sostituito  dall'articolo  16
del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono  determinate,
per il triennio 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018,  nei  valori  annui
lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. 
 
                    Note all'art. 20: 
 
                        - Si riporta il testo dell'art. 23-ter del 
                    decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
                    «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'
          e il 
                    consolidamento dei  conti  pubblici»,  convertito
          con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                        «Art.  23-ter  (Disposizioni  in  materia  di
          trattamenti 
                    economici). - 1. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio 
                    dei  ministri,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni 
                    parlamentari, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in 
                    vigore della legge di  conversione  del  presente
          decreto, e' 
                    definito   il   trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo di 
                    chiunque riceva a carico delle finanze  pubbliche
          emolumenti 
                    o retribuzioni nell'ambito di rapporti di  lavoro
          dipendente 
                    o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,
          di cui 
                    all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 
                    2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ivi
          incluso il 
                    personale in regime di diritto  pubblico  di  cui
          all' art. 3 
                    del medesimo decreto legislativo, e successive 
                    modificazioni, stabilendo come parametro  massimo
          di 
                    riferimento il trattamento  economico  del  primo
          presidente 
                    della    Corte    di    cassazione.    Ai    fini
          dell'applicazione della 
                    disciplina di cui al presente comma devono essere
          computate 
                    in modo cumulativo le somme comunque erogate 
                    all'interessato a carico del medesimo o  di  piu'
          organismi, 
                    anche  nel  caso  di  pluralita'   di   incarichi
          conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
                        2. Il personale di cui  al  comma  1  che  e'
          chiamato, 
                    conservando il trattamento economico riconosciuto 
                    dall'amministrazione       di       appartenenza,
          all'esercizio di 
                    funzioni direttive,  dirigenziali  o  equiparate,
          anche in 
                    posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso
          Ministeri 
                    o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' 
                    amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a
          titolo di 
                    retribuzione  o  di  indennita'  per   l'incarico
          ricoperto, o 
                    anche soltanto per il rimborso delle spese,  piu'
          del 25 per 
                    cento dell'ammontare complessivo del  trattamento
          economico percepito. 
                        3. Con il decreto di cui al comma  1  possono
          essere 
                    previste  deroghe  motivate  per   le   posizioni
          apicali delle 
                    rispettive amministrazioni  ed  e'  stabilito  un
          limite massimo per i rimborsi di spese. 
                        4. Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione
          delle misure 
                    di cui  al  presente  articolo  sono  annualmente
          versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
                        - Si riporta il testo dell'art. 13, comma  1,
          del 
                    decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  recante
          «Misure 
                    urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale», 
                    convertito  con  modificazioni  dalla  legge   23
          giugno 2014, n. 89: 
                        «Art. 13 (Limite al trattamento economico del
          personale 
                    pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere 
                    dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito 
                    al primo presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto 
                    dagli articoli 23-bis e 23-ter del  decreto-legge
          6 dicembre 
                    2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 
                    dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
          e 
                    integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al
          lordo dei 
                    contributi previdenziali ed assistenziali e degli
          oneri 
                    fiscali a  carico  del  dipendente.  A  decorrere
          dalla predetta 
                    data i riferimenti al limite retributivo  di  cui
          ai predetti 
                    articoli   23-bis   e   23-ter    contenuti    in
          disposizioni 
                    legislative e regolamentari vigenti alla data  di
          entrata in 
                    vigore  del  presente   decreto,   si   intendono
          sostituiti dal 
                    predetto importo. Sono in ogni caso  fatti  salvi
          gli 
                    eventuali limiti  retributivi  in  vigore  al  30
          aprile 2014 
                    determinati per effetto di apposite disposizioni 
                    legislative, regolamentari e statutarie,  qualora
          inferiori al limite fissato dal presente articolo. 
                        (Omissis).». 
                        - Il decreto del Ministro degli affari esteri
          1° agosto 
                    2013, n.  1518  recante  «Decreto  di  attuazione
          dell'art. 112, 
                    comma settimo, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 
                    n.  18/67,  in  materia  di   graduazione   delle
          posizioni 
                    funzionali ricoperte dai  funzionari  diplomatici
          durante il 
                    servizio prestato  in  Italia  (registrato  dalla
          Corte dei 
                    conti il 24 settembre 2013)», e'  pubblicato  sul
          sito del 
                    Ministero   degli   affari   esteri    e    della
          cooperazione internazionale. 
                        -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del
          decreto del 
                    Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
          18, recante 
                    «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri», 
                    come  sostituito   dall'art.   16   del   decreto
          legislativo 24 marzo 2000, n. 85: 
                        «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso 
                    l'amministrazione  centrale).  -  La  carica   di
          Segretario 
                    generale e'  conferita  ad  un  ambasciatore  con
          decreto del 
                    Presidente della Repubblica, previa deliberazione
          del 
                    Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro
          degli affari esteri. 
                        Con le modalita' indicate nel primo comma del
          presente 
                    articolo sono conferite ad un ambasciatore  o  ad
          un Ministro 
                    plenipotenziario le funzioni di  vice  Segretario
          generale, 
                    capo   del    cerimoniale    diplomatico    della
          Repubblica, 
                    direttore generale ad eccezione di quello per 
                    l'amministrazione,     l'informatica     e     le
          comunicazioni, ispettore generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero. 
                        Le  funzioni  di  Capo  di   Gabinetto   sono
          conferite ad un 
                    ambasciatore o ad un  Ministro  plenipotenziario.
          Quelle di 
                    vice  capo  del  cerimoniale,  di  vice-ispettore
          generale, di 
                    capo  del  servizio  stampa  e  informazione  cui
          compete anche 
                    l'incarico di portavoce del Ministro  e  di  capo
          delle unita' 
                    della  segreteria  generale  sono   conferite   a
          Ministri 
                    plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono
          essere 
                    incaricati  di  presiedere   temporaneamente   ai
          predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. 
                        Le funzioni di  capo  del  servizio  per  gli
          affari 
                    giuridici,  del  contenzioso  diplomatico  e  dei
          trattati, di 
                    capo dell'ufficio legislativo possono essere 
                    temporaneamente conferite ad un dipendente  dello
          Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. 
                        Le funzioni di vice direttore  generale  sono
          conferite 
                    ad  un  Ministro  plenipotenziario  in   ciascuna
          direzione 
                    generale. Per esigenze di servizio possono essere 
                    incaricati  di  svolgere   temporaneamente   tali
          funzioni anche consiglieri di ambasciata. 
                        Le funzioni di vice  Capo  di  Gabinetto,  di
          vice capo 
                    servizio sono conferite a funzionari  diplomatici
          di grado 
                    non inferiore  a  consigliere  d'ambasciata.  Per
          esigenze di 
                    servizio possono essere incaricati di svolgere 
                    temporaneamente le funzioni di vice capo servizio
          anche consiglieri di legazione. 
                        Le funzioni di capo ufficio sono conferite  a
          funzionari 
                    diplomatici di grado non inferiore a  consigliere
          di 
                    ambasciata.  Per  esigenze  di  servizio  possono
          essere 
                    incaricati  di  svolgere   temporaneamente   tali
          funzioni anche 
                    consiglieri di  legazione.  Per  straordinarie  e
          temporanee 
                    esigenze  di  servizio,  sulla  base  di  criteri
          generali 
                    stabiliti  dal  Consiglio   di   amministrazione,
          possono essere 
                    incaricati  di  svolgere  tali   funzioni   anche
          segretari di legazione. 
                        Le funzioni di capo sezione sono conferite  a
          funzionari 
                    diplomatici  con  il  grado  di  consigliere   di
          legazione o segretario di legazione. 
                        Le funzioni  di  capo  della  segreteria  dei
          Sottosegretari 
                    di Stato e dei direttori generali sono  conferite
          a 
                    funzionari diplomatici di grado non  inferiore  a
          consigliere 
                    di  legazione.  Per  straordinarie  e  temporanee
          esigenze di 
                    servizio,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al
          settimo comma, 
                    possono  essere  incaricati  di   svolgere   tali
          funzioni anche segretari di legazione . 
                        Gli  incarichi  previsti  nei  commi   terzo,
          quarto, quinto, 
                    sesto, settimo e  ottavo  del  presente  articolo
          sono  conferiti  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri. 
                        Con il regolamento previsto dall'art. 2 della
          legge 28 
                    luglio 1999, n. 266, si provvede alla  disciplina
          del 
                    conferimento delle funzioni  indicate  nei  commi
          quinto, 
                    settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.». 
                        - Si riporta il testo dell'art. 20, comma  3,
          del 
                    decreto  del  Presidente  della   Repubblica   20
          gennaio 2006, n. 
                    107, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per il 
                    quadriennio giuridico 2004-2007 e per il  biennio
          economico 
                    2004-2005,   riguardante   il   personale   della
          carriera 
                    diplomatica, relativamente al  servizio  prestato
          in Italia, 
                    ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente
          della 
                    Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
          dall'art. 
               14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»: 
                        «Art.  20  (Retribuzione  di  posizione).   -
          (Omissis). 
                        3. Le misure  minime  della  retribuzione  di
          posizione per 
                    ciascun grado della carriera diplomatica,  tenuto
          conto di 
                    quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art.  16
          del 
                    decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 
                    18, come  sostituito  dall'art.  16  del  decreto
          legislativo 24 
                    marzo 2000, n. 85, rimangono  stabilite,  per  il
          biennio 
                    economico 1° gennaio 2004-31 dicembre  2005,  nei
          seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': 
    
         +-------------------------------------------+---------------+
         | Ambasciatore                              |   € 20.867,85 |
         +-------------------------------------------+---------------+
         | Ministro Plenipotenziario                 |   € 13.277,56 |
         +-------------------------------------------+---------------+
         | Consigliere d'Ambasciata                  |   €  7.835,94 |
         +-------------------------------------------+---------------+
         | Consigliere di Legazione                  |   €  6.747,61 |
         +-------------------------------------------+---------------+
         | Segretario di Legazione                   |   €  6.747,61 |
         +-------------------------------------------+---------------+
    
                        .».