Art. 21 
 
                      Retribuzione di risultato 
 
  1.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  con  proprio  decreto,  all'inizio  di   ogni   anno
determina gli importi spettanti come  retribuzione  di  risultato  da
erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito  delle  risorse
di  competenza  dell'anno  precedente  con  verifica  conclusiva  del
raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in  caso
di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal
1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato  fissati
in  relazione  alle  diverse  posizioni  funzionali  individuate  con
decreto del Ministro degli affari esteri 1°  agosto  2013,  n.  1518,
rimangono definiti come segue: 
 
       +---------------------------------------+-------------+
       |a) Segretario Generale                 |100,00       |
       +---------------------------------------+-------------+
       |b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario |             |
       |Generale                               |78,75        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |b) Capo del Cerimoniale Diplomatico    |             |
       |della Repubblica e rimanenti posizioni |             |
       |funzionali di cui all'articolo 1,      |             |
       |lettera b del decreto del Ministro     |             |
       |degli affari esteri n. 1518/2013       |72,90        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti |             |
       |posizioni funzionali di cui            |             |
       |all'articolo 1, lettera c1 del decreto |             |
       |del Ministro degli affari esteri e n.  |             |
       |1518/2013                              |52,20        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |c) Capo della segreteria di Vice       |             |
       |Ministro e rimanenti posizioni         |             |
       |funzionali di cui all'articolo 1,      |             |
       |lettera c del decreto del Ministro     |             |
       |degli affari esteri n. 1518/2013       |51,70        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni  |             |
       |funzionali di cui all'articolo 1,      |             |
       |lettera d del decreto del Ministro     |             |
       |degli affari esteri n. 1518/2013       |26,00        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio|             |
       |e rimanenti posizioni funzionali di cui|             |
       |all'articolo 1, lettera e1 del decreto |             |
       |del Ministro degli affari esteri n.    |             |
       |1518/2013                              |19,00        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |e) Capo sezione                        |11,80        |
       +---------------------------------------+-------------+
       |f) Funzionario addetto agli uffici     |9,90         |
       +---------------------------------------+-------------+
 
  2.   L'Amministrazione   comunica   all'Organizzazione    sindacale
firmataria  del  presente  decreto  la  quota   da   destinare   alla
retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario  diplomatico
e' informato, con modalita' da definire con successivo  provvedimento
dell'Amministrazione,  della  fascia  di  risultato  conseguita,   in
relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4
del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769. 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Per il decreto del Ministro degli  affari  esteri  1°
          agosto 2013, n. 1518 si vedano le note all'art. 20. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769: 
              «Art. 4. - Il conseguimento degli  obiettivi  assegnati
          al funzionario diplomatico e' condizione  per  l'erogazione
          della componente  di  trattamento  economico  correlata  ai
          risultati,    come    determinata    mediante    l'apposito
          procedimento negoziale. 
              La  predetta  componente  viene  erogata  nella  misura
          corrispondente alle seguenti fasce: 
                a. se gli obiettivi sono stati conseguiti  in  misura
          eccellente, in relazione ai criteri di cui all'art.  3,  si
          corrisponde il 100% del trattamento economico di risultato; 
                b. se gli obiettivi sono stati conseguiti  in  misura
          ottimale, in relazione ai criteri di cui all'  art.  3,  si
          corrisponde il 90% del trattamento economico di risultato; 
                c. se gli obiettivi sono stati conseguiti  in  misura
          adeguata, in relazione ai criteri di  cui  all'art.  3,  si
          corrisponde 1'80% del trattamento economico di risultato; 
                d.  se  gli  obiettivi  sono  conseguiti  in   misura
          complessivamente soddisfacente, ma non del  tutto  adeguata
          in relazione ai criteri di cui all ' art. 3, si corrisponde
          il 60% del trattamento economico di risultato; 
                e. se gli obiettivi sono stati conseguiti  in  misura
          insoddisfacente,  non  si  corrisponde  alcun   trattamento
          economico di risultato.».