Art. 21 Retribuzione di risultato 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, rimangono definiti come segue: +---------------------------------------+-------------+ |a) Segretario Generale |100,00 | +---------------------------------------+-------------+ |b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario | | |Generale |78,75 | +---------------------------------------+-------------+ |b) Capo del Cerimoniale Diplomatico | | |della Repubblica e rimanenti posizioni | | |funzionali di cui all'articolo 1, | | |lettera b del decreto del Ministro | | |degli affari esteri n. 1518/2013 |72,90 | +---------------------------------------+-------------+ |c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti | | |posizioni funzionali di cui | | |all'articolo 1, lettera c1 del decreto | | |del Ministro degli affari esteri e n. | | |1518/2013 |52,20 | +---------------------------------------+-------------+ |c) Capo della segreteria di Vice | | |Ministro e rimanenti posizioni | | |funzionali di cui all'articolo 1, | | |lettera c del decreto del Ministro | | |degli affari esteri n. 1518/2013 |51,70 | +---------------------------------------+-------------+ |d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni | | |funzionali di cui all'articolo 1, | | |lettera d del decreto del Ministro | | |degli affari esteri n. 1518/2013 |26,00 | +---------------------------------------+-------------+ |e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio| | |e rimanenti posizioni funzionali di cui| | |all'articolo 1, lettera e1 del decreto | | |del Ministro degli affari esteri n. | | |1518/2013 |19,00 | +---------------------------------------+-------------+ |e) Capo sezione |11,80 | +---------------------------------------+-------------+ |f) Funzionario addetto agli uffici |9,90 | +---------------------------------------+-------------+ 2. L'Amministrazione comunica all'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico e' informato, con modalita' da definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.
Note all'art. 21: - Per il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518 si vedano le note all'art. 20. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769: «Art. 4. - Il conseguimento degli obiettivi assegnati al funzionario diplomatico e' condizione per l'erogazione della componente di trattamento economico correlata ai risultati, come determinata mediante l'apposito procedimento negoziale. La predetta componente viene erogata nella misura corrispondente alle seguenti fasce: a. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura eccellente, in relazione ai criteri di cui all'art. 3, si corrisponde il 100% del trattamento economico di risultato; b. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura ottimale, in relazione ai criteri di cui all' art. 3, si corrisponde il 90% del trattamento economico di risultato; c. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura adeguata, in relazione ai criteri di cui all'art. 3, si corrisponde 1'80% del trattamento economico di risultato; d. se gli obiettivi sono conseguiti in misura complessivamente soddisfacente, ma non del tutto adeguata in relazione ai criteri di cui all ' art. 3, si corrisponde il 60% del trattamento economico di risultato; e. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura insoddisfacente, non si corrisponde alcun trattamento economico di risultato.».