Art. 22 
 
Funzionari   diplomatici   comandati   o   collocati   fuori    ruolo
nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
                           internazionale 
 
  1. Qualora i funzionari diplomatici  comandati  o  collocati  fuori
ruolo nell'interesse  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  presso  amministrazioni  dello   Stato,
organi  costituzionali  o  enti   territoriali   italiani,   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto
2013,  n.  1518,  percepiscano   una   retribuzione   onnicomprensiva
inferiore a quella  loro  spettante  presso  l'Amministrazione  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  comprensiva  di
stipendio tabellare, retribuzione  di  posizione  e  retribuzione  di
risultato, ai  sensi  del  presente  decreto,  la  differenza  verra'
corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilita'
del fondo di cui  all'articolo  19  del  presente  decreto  e  previa
valutazione congiunta con  le  amministrazioni,  organi  od  enti  in
questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del
differenziale di cui al medesimo comma,  si  fa  riferimento  ad  una
delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d)  ed
e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013,  n.
1518, individuate tramite  decreto  del  direttore  generale  per  le
risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito
ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del
differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di  Consigliere
diplomatico  del  Presidente  della  Repubblica  e   di   Consigliere
diplomatico  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  si   fa
riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013,  n.
1518. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
che si applica anche al triennio 2016-2018, si  provvede  nei  limiti
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  19  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il decreto del Ministro degli  affari  esteri  1°
          agosto 2013, n. 1518 si vedano le note all'art. 20.