Art. 24 
 
              Spese per mezzi di trasporto per missione 
 
  1. Ai funzionari diplomatici in servizio  presso  l'Amministrazione
centrale, nel caso  di  missione,  spetta  il  rimborso  delle  spese
documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente  ai
percorsi  intercorrenti  tra  la  sede  centrale   ed   il   terminal
ferroviario o aeroportuale, nei casi  in  cui  si  determinano  delle
condizioni che non consentano l'utilizzazione del  mezzo  pubblico  o
per una particolare e motivata necessita' di raggiungere  rapidamente
la sede di missione o il  terminal  ferroviario  o  aeroportuale.  Le
stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale. 
  2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza
di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.