Art. 10
Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»;
b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente:
«Assicurazioni»;
c) all'articolo 120:
1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo
(ISVAP)» sono soppresse;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Note all'art. 10:
- L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalita' di funzionamento della banca di
dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 135 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209».