Art. 11
Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi
interessati e definizioni)»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la
comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono
soppresse;
c) all'articolo 123:
1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
13 e 14 del Regolamento»;
2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano
autorizzate al trattamento e che operano» e le parole
«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
autorizzata»;
d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite
dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole
«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
autorizzata»;
f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in
base al principio della massima semplificazione delle modalita' di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;
g) all'articolo 130:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»;
4) al comma 3-ter:
4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50»;
4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»;
4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;
6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del
Regolamento»;
h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»;
i) all'articolo 132:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il
traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;
2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;
3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre
2017, n. 167.»;
l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si
applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate
al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe
informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.».
Note all'art. 11:
- L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e
di identificazione.
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente titolo si intende per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad
uncontraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da
unserviziodicomunicazioneelettronica
accessibilealpubblicocheconsente la comunicazione
bidirezionale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;
f) "contraente", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronicache indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.»
- L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del
contraente o dell'utente). - 1. L'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o
di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere
stato informato con modalita' semplificate. Cio' non vieta
l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle
informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della societa'
dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o
dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della
determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo
periodo il Garante tiene anche conto delle proposte
formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire
l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva
consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al
comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi
che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il
contraente o l'utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o
per monitorare le operazioni dell'utente.»
L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 123 (Dati relativi al traffico). - 1. I dati
relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per il
contraente, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio
consenso, che e' revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13
e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il
contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al
traffico e' consentito unicamente a persone che, ai sensi
dell'art. 2-quaterdecies, risultano autorizzate al
trattamento e che operano sotto la diretta autorita' del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e'
strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona
autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione
di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.»
- L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 125 (Identificazione della linea). - 1. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente
chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per
chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale
possibilita' linea per linea. Rimane in ogni caso fermo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 5.
2. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente
chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'
stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali
Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e
gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.»
- L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1. I dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha
manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in
ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per
la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il
consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli
scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonche'
sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad un terzo
per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio
consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il
diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete
o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi
1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al
trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano
sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e'
strettamente necessario per la fornitura del servizio a
valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della
persona autorizzata che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.»
- L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. Fermo
restando quanto stabilito dagli articoli 8e21 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi
automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e'
consentito con il consenso del contraente o utente. Resta
in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento
nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il
trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto
articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta
cartacea per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'art. 129, comma 1, in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche',
per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si
avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi
costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina
tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento
e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti
di dati per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di
garantire la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in
particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalita' di cui al presente comma, e' informato
della possibilita' di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'
del mittente o in violazione dell'art. 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento,
oppure esortando i destinatari a visitare siti web che
violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del
2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui
sono state inviate le comunicazioni.»
- L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa il contraente e, ove
possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto
delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da
altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse
presso la sede del contraente medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso
della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di
altri soggetti.»
- L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data
della comunicazione, per finalita' di accertamento e
repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.
2. (abrogato).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
pubblico ministero anche su istanza del difensore
dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le
modalita' indicate dall'art. 391-quater del codice di
procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle
comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata
solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i
diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento
possono essere esercitati con le modalita' di cui all'art.
2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
4. (abrogato).
4-bis. (abrogato).
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui
aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono
ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste
avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori
e agli operatori di servizi informatici o telematici di
conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e
per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento
delle investigazioni preventive previste dal citato art.
226 delle norme di cui aldecreto legislativo n. 271 del
1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di
specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per
motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore
a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di
custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati
stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi
informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo
immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto
relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita'
conseguentemente svolte per il periodo indicato
dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si
applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al
comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal
Garante secondo le modalita' di cui all'art.
2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati
possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e
protezione dei dati in rete, nonche' ad indicare le
modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati,
decorsi i termini di cui al comma 1.
5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 24
della legge 20 novembre 2017, n. 167.»