Art. 3
Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:
«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche'
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;
c) all'articolo 52:
1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
citato nelle note alle premesse.