Art. 5
Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
accesso civico»;
2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»
sono soppresse;
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.»;
b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;
c) all'articolo 61:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
regole deontologiche»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,
l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del presente codice, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di
provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della
professione.».
Note all'art. 5:
- L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso
civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i
presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso.
1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso civico restano
disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.».
L'art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole
deontologiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per
il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti
Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformita' alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del presente
codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica.
Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di
provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta
della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita'
professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.».