Art. 7 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo VI, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VI,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le
scuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta
formazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non
statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,
possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli
articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle
predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette
finalita'. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.