Art. 7
Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le
scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta
formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non
statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli
articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle
predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.».
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
citato nelle note alle premesse.