Art. 8
Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici)»;
b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;
c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;
d) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento»;
2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»;
3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti
di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle
regole deontologiche.»;
e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica»;
f) all'articolo 101:
1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;
2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica»;
g) all'articolo 102:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica.»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»;
3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»;
3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono
sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica»;
h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
deontologiche.»;
i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;
l) all'articolo 104:
1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica»;
2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;
m) all'articolo 105:
1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica»;
2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca
scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e
successive modificazioni» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»;
4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»;
n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per fini
statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita'
all'articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,
per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con
enti ed uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;
o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori
dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e'
richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate,
individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;
p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di
dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole
deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui
all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»;
q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,
sentiti i Ministri»;
r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in
base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto
dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare
gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi
interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.»;
s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita'
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89
del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e
anche in relazione a determinate categorie di titolari e di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il
trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere
strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai
predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».
Note all'art. 8:
- L'art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100 (Dati relativi ad attivita' di studio e
ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca
e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti
di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare
e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai
sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.
4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le
modalita' previste dalle regole deontologiche.»
- L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 101 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati
personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalita' nel rispetto dell'art. 5 del
Regolamento.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della
loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi
quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.».
- L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
Art. 102 (Regole deontologiche per il trattamento a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art.
2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica.
2. Le regole deontologiche di cui al comma 1
individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta'
dell'interessato in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice e del Regolamento
applicabili ai trattamenti di dati per finalita'
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o
rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in
cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati
della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri
da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
nella comunicazione e nella diffusione.».
- L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi a
fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per
fini di ricerca scientifica.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in
relazione al progresso tecnico.».
- L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati
personali trattati a fini statistici o di ricerca
scientifica non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono
essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'art. 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle
regole deontologiche di cui all'art. 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
di un altro, in quanto familiare o convivente, le
informazioni all'interessato possono essere date anche per
il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di
ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri
scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di
pubblicita' individuate dalle regole deontologiche di cui
all'art. 106.».
- L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della
nascita). - 1. Per la rilevazione dei dati statistici
relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi
ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche'
per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari,
si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita'
tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica,
sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il
Garante.».