Art. 9
Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»;
b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici
e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui
all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;
c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). -
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.
d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.»
g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
Note all'art. 9:
- L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta
fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.»
- L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro
domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro
domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di
lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare.».
- L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 116 (Conoscibilita' di dati su mandato
dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie
attivita' gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso manifestato
dall'interessato medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»