Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»; b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»); h) all'articolo 115: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»; 2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
Note all'art. 9: - L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale. 2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.». - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 116 (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»