Art. 21 
 
Criteri e modalita' generali per la concessione dei contributi per la
                        ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati, situati nei territori dei comuni  di  cui  all'articolo  17,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto
dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti  adottati
ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,  possono  essere  previsti  nel
limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 19: 
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e
delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle
vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel
limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
    b)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio; 
    c) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche, e per il ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, che alla  data  del  21  agosto  2017  con
riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite  ad
abitazione principale ai sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
ovvero concesse in comodato o  assegnate  a  soci  di  cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data del 21  agosto  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'articolo 17, era  presente  un'unita'  immobiliare  di  cui  alle
lettere a), b) e c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per  legge
o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico  valido  alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle  unita'  immobiliari,  degli  impianti  e  beni
mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma,  e  che  alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo
17, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad
essa strumentali. 
  3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100  per  cento  del
contributo   determinato   secondo   le   modalita'   stabilite   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. 
  4. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per  le
medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 30, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al
possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di
cui al comma 1 e  all'eventuale  spettanza  di  ulteriori  contributi
pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura  dei  medesimi
danni. 
  8. Il proprietario  che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 21 agosto 2017, e prima del  completamento  degli  interventi  di
riparazione, ripristino o  ricostruzione  che  hanno  beneficiato  di
contributi,  ovvero  entro  due  anni  dal  completamento  di   detti
interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto  al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'  e
termini stabiliti con provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo
18, comma 2. 
  9.  La  concessione  del  contributo  e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano: 
    a) in caso di vendita effettuata nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati  nei
Comuni di cui all'articolo 17; 
    b)  laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si   verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata  ovvero  nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero
dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  12.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a  tre.  Gli
esiti della procedura concorrenziale, completi  della  documentazione
stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,  sono
prodotti dall'interessato  in  ogni  caso  prima  dell'emissione  del
provvedimento di concessione del contributo.