Art. 24 Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero; b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio. 3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. 7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.