Art. 25
Definizione delle procedure di condono
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente
decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione
delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva
applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche
mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad
assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle
predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al
presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di
condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette
istanze.