Art. 25 
 
               Definizione delle procedure di condono 
 
  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente
decreto, i Comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  definiscono  le
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  la  definizione
delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano   esclusiva
applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e  V  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47. 
  2. I comuni di cui all'articolo  17,  comma  1,  provvedono,  anche
mediante  l'indizione  di  apposite  conferenze   dei   servizi,   ad
assicurare la conclusione  dei  procedimenti  volti  all'esame  delle
predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il procedimento per la concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame  delle  istanze  di
condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette
istanze.