Art. 27 
 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
                          ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 
    a) la Regione Campania; 
    b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali; 
    c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) l'Agenzia del demanio; 
    e) i Comuni; 
    f)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca; 
    g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; 
    h) la Diocesi, limitatamente agli interventi  sugli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.