Art. 28 
 
Contributi ai privati e alle attivita' produttive per i  beni  mobili
                             danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi sismici,  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del  contributo
per ciascuna famiglia anagrafica residente o attivita' produttiva con
sede operativa nei Comuni di cui all'articolo  17,  come  risultante,
rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017
e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  agricoltura
ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data.  In  ogni
caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso  solo  un
contributo forfettario. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)  generale  di
esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014  e,  in
particolare, dall'articolo 50.