Art. 32 
 
                 Proroghe e sospensioni dei termini 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, al primo periodo dopo le  parole  «dell'imposta  sul  reddito
delle societa'» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  ai  fini  del
calcolo ISEE» e le  parole  «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «fino  all'anno  di  imposta  2019»,  al
secondo periodo le  parole  «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020». 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  connesso
all'esenzione di cui al comma 1. 
  3. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  17  la
continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti   solidi   urbani,   il
Commissario per la ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con
propri provvedimenti,  a  valere  sulle  risorse  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 1,5 milioni di euro  con  riferimento  all'anno  2018,  da
erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di  euro  annui
per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi  affrontati
o alle minori entrate registrate a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
  4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole «2018 e 2019 dei mutui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le  parole  «mutui  stessi»  sono
inserite le seguenti:  «e  i  Comuni  provvedono  alla  reimputazione
contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 
  5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le  parole  «fino  al  31  dicembre  2018»  ovunque  ricorrano   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «della  durata  non  superiore  a
quella della vigenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque»  sono
soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono  inserite
le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e  12  unita'  per
gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per
gli anni 2019 e 2020»; 
    c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite  dalle
seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020,». 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.