Art. 33 
 
              Sospensione del pagamento del canone RAI 
 
  1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo  17,  il  pagamento
del canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni  di  cui  al  regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n.  880,  e'  sospeso  fino  al  31  dicembre  2020.  Il
versamento delle somme oggetto di sospensione,  ai  sensi  del  primo
periodo, avviene, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari  importo,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero
dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti
e non versati nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di  scadenza  dell'unica  rata  o  del
periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e  900  mila
euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
45.