Art. 34 
 
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
 
  1. Nei Comuni di  cui  all'articolo  17,  sono  sospesi  i  termini
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non  si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione  obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo,  sono  effettuati  entro  il   31   gennaio   2021,   senza
applicazione di sanzioni e interessi,  anche  mediante  rateizzazione
fino a un massimo  di  sessanta  rate  mensili  di  pari  importo,  a
decorrere dal mese di febbraio  2021;  su  richiesta  del  lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere  operata
anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 6,5  milioni  di  euro  per  il
2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  si
provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri  di  cui  al  presente
comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della  legge
31 dicembre 2009, n. 196.