Art. 35 
 
 Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento 
 
  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i  termini  per  la  notifica
delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la  riscossione  delle  somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e  riprendono  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.