Art. 36 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Al fine di favorire la  ripresa  produttiva  delle  imprese  del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e  del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia,  nel
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno  2018  e
di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi  alle  medesime
imprese contributi, a condizione che le  stesse  abbiano  registrato,
nei sei mesi  successivi  agli  eventi  sismici,  una  riduzione  del
fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per  cento  rispetto  a
quello calcolato  sulla  media  del  medesimo  periodo  del  triennio
precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario  straordinario,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse disponibili di  cui  all'articolo  19
nel limite massimo di 2,5 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  2,5
milioni di euro per l'anno 2019.