Art. 17 
 
         Numero unico europeo di identificazione delle navi 
 
  1. Ad ogni unita' navale e' assegnato per la propria intera vita un
numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo  le
disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato
V. 
  2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi  (ENI)  e'
attribuito dall'autorita' competente di cui  all'allegato  VI  ed  e'
inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12,  al  momento
del rilascio di questi ultimi. 
  3. L'amministrazione trasmette alla  Commissione  europea  l'elenco
delle autorita' competenti di cui al comma 2.