Art. 18 
 
                   Banca dati europea degli scafi 
 
  1. L'autorita' competente di cui  all'allegato  VI  tempestivamente
inserisce per ogni unita' nella banca dati europea degli scafi (EHDB)
le seguenti informazioni e documentazione: 
    a) i dati identificativi dell'unita' navale; 
    b) i dati relativi ai certificati di cui agli articoli 8, 9 e  12
rilasciati, rinnovati, sostituiti o  revocati  nonche'  all'autorita'
competente che li rilascia; 
    c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati; 
    d) i dati relativi a eventuali  istanze  respinte  o  sospese  di
rilascio dei certificati; 
    e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d). 
  2.  Nel  caso  di  demolizione  dell'unita'   navale,   l'autorita'
competente di cui all'allegato VI elimina dalla  banca  dati  europea
degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1. 
  3. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi
(EHDB) e' consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti: 
    a) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica  sicurezza,  per  il
tramite del centro elaborazione dati  di  cui  all'articolo  8  della
medesima legge; 
    b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto. 
  4. L'amministrazione puo' trasferire i dati di cui al comma 1 a  un
Paese  terzo  o  a  un'organizzazione  internazionale,   purche'   il
trasferimento sia effettuato per singole unita' e siano soddisfatti i
requisiti  della  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia   di
protezione dei dati personali. 
  5. Con decreto da adottare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della
difesa, della  giustizia  e  dell'interno,  previa  acquisizione  del
parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la
vigilanza e i dati,  nel  rispetto  delle  regole  e  delle  garanzie
previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei
dati trattati, relativi all'accesso alla banca  europea  degli  scafi
(EHDB). 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo degli articoli 8 e 16 della legge 1°  aprile
          1981, n.  121,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'articolo  5,  il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. 
              [Ogni amministrazione, ente,  impresa,  associazione  o
          privato che per qualsiasi scopo  formi  o  detenga  archivi
          magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di
          qualsivoglia  natura  concernenti  cittadini  italiani,  e'
          tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al  Ministero
          dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o,  comunque,  entro
          il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
          stato  installato  od   abbia   avuto   un   principio   di
          attivazione.  Entro  il  31  dicembre   1982   il   Governo
          informera' il Parlamento degli elementi cosi'  raccolti  ai
          fini di ogni opportuna determinazione legislativa a  tutela
          del   diritto   alla   riservatezza   dei   cittadini.   Il
          proprietario o  responsabile  dell'archivio  magnetico  che
          ometta la denuncia e' punito con la multa  da  trecentomila
          lire a tre milioni.» 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da
          specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI  del
          regolamento,  il  Garante,  ai  sensi   dell'articolo   57,
          paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di
          propria   iniziativa   e   avvalendosi   dell'Ufficio,   in
          conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di  uno
          o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
                a) controllare se i trattamenti sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile,  anche  in  caso  di
          loro cessazione e con riferimento  alla  conservazione  dei
          dati di traffico; 
                b)  trattare  i  reclami  presentati  ai  sensi   del
          regolamento, e  delle  disposizioni  del  presente  codice,
          anche  individuando  con  proprio   regolamento   modalita'
          specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
          le priorita' delle  questioni  emergenti  dai  reclami  che
          potranno   essere   istruite   nel   corso   dell'anno   di
          riferimento; 
                c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei
          casi di cui all'articolo 2-quater; 
                d)  denunciare  i  fatti  configurabili  come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                e) trasmettere la relazione, predisposta  annualmente
          ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento  e
          al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello
          cui si riferisce; 
                f) assicurare la tutela dei diritti e delle  liberta'
          fondamentali degli individui  dando  idonea  attuazione  al
          Regolamento e al presente codice; 
                g) provvedere altresi' all'espletamento  dei  compiti
          ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o  dello
          Stato   e   svolgere   le   ulteriori   funzioni   previste
          dall'ordinamento. 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da  atti
          comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
                a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   20   dicembre   2006,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS  II)  e
          Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12  giugno  2007,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 
                b)  dal  Regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   che
          istituisce   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cooperazione  nell'attivita'  di  contrasto   (Europol)   e
          sostituisce   e   abroga   le   decisioni   del   Consiglio
          2009/371/GAI, 2009/934/GAI,  2009/935/GAI,  2009/936/GAI  e
          2009/968/GAI; 
                c) dal  Regolamento  (UE)  2015/1525  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
          il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  relativo  alla
          mutua assistenza  tra  le  autorita'  amministrative  degli
          Stati  membri  e  alla  collaborazione  tra  queste  e   la
          Commissione per assicurare la corretta  applicazione  delle
          normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI  del
          Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso  dell'informatica
          nel settore doganale; 
                d) dal Regolamento (CE) n.  603/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
          l'Eurodac per il  confronto  delle  impronte  digitali  per
          l'efficace applicazione del Regolamento  (UE)  n.  604/2013
          che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione
          dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  Regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
                e) dal Regolamento (CE) n.  767/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente  il
          sistema di informazione visti (VIS) e lo  scambio  di  dati
          tra Stati membri sui visti per soggiorni  di  breve  durata
          (Regolamento  VIS)  e   decisione   n.   2008/633/GAI   del
          Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per  la
          consultazione al sistema di  informazione  visti  (VIS)  da
          parte delle autorita' designate degli  Stati  membri  e  di
          Europol ai fini della  prevenzione,  dell'individuazione  e
          dell'investigazione di reati di terrorismo  e  altri  reati
          gravi; 
                f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  (Regolamento   IMI)   Testo
          rilevante ai fini del SEE; 
                g) dalle disposizioni di cui  al  capitolo  IV  della
          Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone  rispetto
          al  trattamento  automatizzato   di   dati   di   carattere
          personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e  resa
          esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n.  98,   quale
          autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
          sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
              3. Per  quanto  non  previsto  dal  Regolamento  e  dal
          presente  codice,  il  Garante   disciplina   con   proprio
          Regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  156,  comma  3,  le
          modalita'    specifiche    dei    procedimenti     relativi
          all'esercizio dei compiti e dei poteri ad  esso  attribuiti
          dal Regolamento e dal presente codice. 
              4.   Il   Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante, anche nei casi di cui agli  articoli
          36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso  nel  termine  di
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 
              7. Il Garante non e' competente per  il  controllo  dei
          trattamenti   effettuati   dalle   autorita'    giudiziarie
          nell'esercizio delle loro funzioni.».