Art. 19 
 
                    Organismo di classificazione 
 
  1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali,
sui  galleggianti  e  sugli  impianti   galleggianti   addetti   alla
navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo
di applicazione del presente decreto e  del  decreto  legislativo  24
febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio  dei  certificati
di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di  rilascio
dei relativi certificati da parte dell'autorita'  competente  di  cui
all'allegato VI. 
  2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito
nel territorio nazionale, deve essere  autorizzato  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e  del  mare,
nonche' riconosciuto dalla Commissione europea. 
  3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai  sensi
del   comma   2,   deve   presentare   domanda   di    autorizzazione
all'amministrazione,  corredata  da  tutte  le  informazioni   e   la
documentazione necessaria per verificare che esso sia  conforme  alle
prescrizioni  di  cui  all'allegato   IX.   L'amministrazione   avvia
l'attivita' istruttoria e adotta i  provvedimenti  di  autorizzazione
entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza. 
  4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea  la  domanda
di  riconoscimento  dell'organismo  di   classificazione,   corredata
dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro  dieci  giorni
dal   riconoscimento   da   parte    della    Commissione    europea,
l'amministrazione   trasmette   all'organismo   di    classificazione
l'autorizzazione  di  cui  al  comma  3   e   il   provvedimento   di
riconoscimento della Commissione europea. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  decreto
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  stabilisce   le   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per  la  presentazione  delle
prove documentali di cui al comma 3. 
  6. L'amministrazione verifica che gli organismi di  classificazione
svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati. 
  7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione: 
    a) svolge visite di sorveglianza periodica,  con  cadenza  almeno
biennale; 
    b) decide sull'opportunita' di procedere,  in  ogni  momento,  di
propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al  controllo
degli organismi per verificare le condizioni in base alle  quali  gli
stessi  hanno  ottenuto   l'autorizzazione,   il   mantenimento   dei
requisiti, il regolare svolgimento delle  procedure  e  l'adempimento
dei propri obblighi; 
    c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9. 
  8. L'amministrazione trasmette  alla  Commissione  europea  e  agli
altri Stati membri dell'Unione europea una  relazione  sui  risultati
delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo  a
quello in cui queste sono state realizzate. 
  9.  Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  al  comma  6,  l'organismo
autorizzato trasmette all'amministrazione: 
    a) ogni certificato o attestato rilasciato; 
    b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unita' navali,
galleggianti e impianti galleggianti certificati; 
    c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di
attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze; 
    d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma
3. 
  10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei  requisiti  di
cui all'allegato  IX,  al  regolare  svolgimento  delle  procedure  o
all'adempimento  dei  propri   obblighi   da   parte   dell'organismo
autorizzato,   l'amministrazione   limita,    sospende    o    ritira
l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi,  in  funzione
della  gravita'  del  mancato  rispetto  di   tali   prescrizioni   o
dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea.  La
misura puo' consistere in: 
    a) richiamo scritto; 
    b) sospensione  parziale  o  totale  dell'autorizzazione  per  un
periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione  alla  gravita'
dell'irregolarita' rilevata; 
    c) revoca dell'autorizzazione. 
  11. La misura della sospensione parziale o totale di cui  al  comma
10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato: 
    a) non ottempera  alle  disposizioni  date  dall'amministrazione,
nonostante il richiamo scritto; 
    b)  viola  norme  legislative  e  amministrative   che   regolano
l'attivita' di  controllo  tecnico  della  conformita'  delle  unita'
navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti  addetti  alla
navigazione interna; 
    c) non comunica o non trasmette le  informazioni  o  i  documenti
richiesti da parte dell'amministrazione. 
  12. La misura della revoca dell'autorizzazione e'  sempre  disposta
quando l'organismo di classificazione autorizzato: 
    a) ha  ricevuto  almeno  due  provvedimenti  di  sospensione  nel
quinquennio; 
    b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; 
    c) continua a commettere una violazione gia'  sanzionata  con  la
sospensione a norma del comma 11. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite,  nel
rispetto del principio del contradditorio  e  dei  principi  generali
dell'attivita' amministrativa, le  procedure  di  applicazione  delle
misure  di  cui   al   comma   10   per   le   violazioni   accertate
dall'amministrazione. 
  14. Nel caso in cui la Commissione  europea  richieda  informazioni
sulla competenza di un organismo  di  classificazione  autorizzato  o
sulla sua ottemperanza ai requisiti e  alle  responsabilita'  cui  e'
sottoposto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione  comunica
immediatamente alla Commissione europea e  agli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui
ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni,  anche  al  fine  della
sospensione o della revoca del riconoscimento. 
  15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con  decreto  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  revoca  l'autorizzazione  in  caso   di   revoca   del
riconoscimento da parte della Commissione europea. 
  16.   Gli   organismi   di   classificazione   gia'    riconosciuti
anteriormente al  6  ottobre  2016  in  conformita'  della  direttiva
2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto.  Ad
essi si estendono integralmente le disposizioni recate  dal  presente
articolo. 
  17. L'amministrazione comunica alla Commissione  europea  qualsiasi
modifica relativa  ai  nomi  o  agli  indirizzi  degli  organismi  di
classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 febbraio 2009, n. 22, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna e che abroga  la  direttiva  82/714/CEE
          del Consiglio e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  30  dicembre
          2006, n. L 389.