Art. 20 Accertamenti supplementari e ispezioni 1. L'attivita' di vigilanza e ispezione sulla rispondenza delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti alle disposizioni del presente decreto spetta all'autorita' competente. 2. L'autorita' competente puo' accertare con un'ispezione in qualsiasi momento se una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante a quanto in esso dichiarato. Essa puo' accertare anche se gli stessi rappresentano un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la sicurezza della navigazione. 3. Se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato di una determinata unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante non e' valido o che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comportano alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario, l'armatore o il loro rappresentante, ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito. L'autorita' competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato il certificato e' informata entro sette giorni dall'ispezione. 4. Se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato non e' conservato a bordo o che l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante e' manifestamente causa di pericolo, tale autorita' puo' vietare al comandante dell'unita' navale o al responsabile del galleggiante di proseguire il viaggio finche' non siano state adottate le necessarie misure riparatrici. 5. L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante addetto alla navigazione, anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo palese per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'autorita' competente di cui all'allegato VI del presente decreto o all'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 6. L'autorita' competente puo', mediante apposite prescrizioni proporzionate alla situazione di pericolo, autorizzare l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione delle operazioni di trasporto in atto. 7. L'autorita' competente che impedisce a una unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la sua intenzione di intervenire in tal senso se non e' posto rimedio alle mancanze riscontrate, e' tenuta a informare immediatamente in merito alla decisione adottata o che intende adottare l'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, nonche' l'amministrazione. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorita' competente, l'amministrazione informa l'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di proseguire il viaggio, devono essere dettagliatamente motivate e notificate immediatamente alla parte interessata, che e' nel contempo informata della possibilita' di esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.