Art. 20 
 
               Accertamenti supplementari e ispezioni 
 
  1. L'attivita' di vigilanza e  ispezione  sulla  rispondenza  delle
unita' navali, dei galleggianti e degli  impianti  galleggianti  alle
disposizioni del presente decreto spetta all'autorita' competente. 
  2.  L'autorita'  competente  puo'  accertare  con  un'ispezione  in
qualsiasi momento se una unita' navale, un galleggiante e un impianto
galleggiante e' in possesso di un valido  certificato  rilasciato  ai
sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita'  navale,  del
galleggiante  e  dell'impianto  galleggiante   a   quanto   in   esso
dichiarato. Essa puo' accertare anche se gli stessi rappresentano  un
pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante  o
per la sicurezza della navigazione. 
  3. Se nel corso di un'ispezione di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
competente rileva  che  il  certificato  di  una  determinata  unita'
navale, galleggiante e impianto galleggiante non e' valido o che  gli
stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato,  ma  che
l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comportano  alcun
pericolo manifesto, obbliga il proprietario,  l'armatore  o  il  loro
rappresentante, ad adottare tutte  le  misure  necessarie  per  porre
rimedio alla  situazione  entro  un  termine  stabilito.  L'autorita'
competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o  prorogato  il
certificato e' informata entro sette giorni dall'ispezione. 
  4. Se nel corso dell'ispezione  di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
competente rileva che il certificato non e' conservato a bordo o  che
l'unita'  navale,  il  galleggiante  e  l'impianto  galleggiante   e'
manifestamente causa di pericolo,  tale  autorita'  puo'  vietare  al
comandante dell'unita' navale o al responsabile del  galleggiante  di
proseguire il viaggio finche' non siano state adottate le  necessarie
misure riparatrici. 
  5. L'autorita' competente, se ritiene che  una  unita'  navale,  un
galleggiante e un impianto  galleggiante  addetto  alla  navigazione,
anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale,
benche'  risulti,  in  base  alla   documentazione,   conforme   alle
disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo
palese  per  la  sicurezza  delle  persone  o  delle   cose,   oppure
dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti  in  materia
di  robustezza  strutturale  della   costruzione,   navigabilita'   e
manovrabilita' o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato
II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di  sicurezza
aggiuntive  finche'  il  pericolo  non   sia   scongiurato,   dandone
informazione entro  sette  giorni  all'autorita'  competente  di  cui
all'allegato VI del presente  decreto  o  all'autorita'  dello  Stato
membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 
  6. L'autorita'  competente  puo',  mediante  apposite  prescrizioni
proporzionate  alla  situazione  di  pericolo,  autorizzare  l'unita'
navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza
rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel  caso
consentendo anche la cessazione  delle  operazioni  di  trasporto  in
atto. 
  7. L'autorita'  competente  che  impedisce  a  una  unita'  navale,
galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o  che
notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante,  la
sua intenzione di intervenire in tal senso se non  e'  posto  rimedio
alle mancanze riscontrate, e' tenuta a  informare  immediatamente  in
merito alla decisione adottata o  che  intende  adottare  l'autorita'
competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati  di
cui agli articoli 8, 9 e 12, nonche' l'amministrazione.  Entro  sette
giorni dal ricevimento della comunicazione  da  parte  dell'autorita'
competente, l'amministrazione informa l'autorita' dello Stato  membro
che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato. 
  8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle  disposizioni
del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una  unita'
navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di  proseguire  il
viaggio,  devono  essere  dettagliatamente  motivate   e   notificate
immediatamente alla parte interessata, che e' nel contempo  informata
della  possibilita'  di   esperire   i   rimedi   giurisdizionali   e
amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali  vigenti  e  dei
relativi termini di presentazione.