Art. 10
Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e
con le modalita' previste per i minorenni
1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati
commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra
pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico
ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto
previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi
ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione
dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i
minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della
gravita' dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza
l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della
sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per
l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresi' conto delle
ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272.
2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230.
3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il
reato da minorenne e' affidata al personale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia.
4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da
maggiorenne non puo' essere sospeso, il magistrato di sorveglianza
per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha
emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le
norme e con le modalita' previste per i maggiorenni.
5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto
ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in
espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo le
norme e con le modalita' previste per i minorenni.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di
procedura penale:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'art. 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lettera b), quando la residua pena da espiare, computando
le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354. La presente disposizione non si applica nei confronti
dei condannati per i delitti di cuiall'art. 4-bisdella
legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cuiall'art. 94del testo unico approvato
condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione
dell'esecuzione della pena di cuiall'art. 90dello stesso
testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia
presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi
degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico,
l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza
decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'art. 89 del testo unico di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272:
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della
liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e
le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con
le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti
di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno,
non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita'
rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei
servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 69-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione
anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della
liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza
provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio
senza la presenza delle parti, che e' comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127
del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di
quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico
ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore,
l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci
giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre
reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi
dell'art. 678 del codice di procedura penale. Si applicano
le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art.
30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei
procedimenti previsti dall'art. 70, comma 1, sia stata
presentata istanza per la concessione della liberazione
anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di
sorveglianza.».
- Si riporta il testo dell'art. 98 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:
«Art. 98 (Prosecuzione o cessazione, revoca e
annullamento dell'affidamento in prova al servizio
sociale). - 1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione
di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque
informato, provvede a norma dell'art. 51-bis della legge.
Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene
la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma
4 dell'art. 96, se gia' disponibili, e' comunicato al
centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il
provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi
dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire,
contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere
all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto
penitenziario piu' vicino o in quello che, comunque, sara'
indicato nel provvedimento stesso, che e' direttamente ed
immediatamente eseguibile.
2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi,
trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale
di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello
stesso. Il provvedimento adottato in via provvisoria dal
magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino
alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se
questo esamina il caso in udienza entro il termine
stabilito dall'art. 51-bis della legge, anche se la
decisione intervenga in una udienza successiva, ove
occorrano ulteriori accertamenti.
3. Se il tribunale di sorveglianza estende
l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella
ordinanza vengono annotati i dati di cui alle letterea) e
b) del comma 4 dell'art. 96. L'ordinanza e' notificata e
comunicata, come previsto dal comma 1 dell'art. 97, in
quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero,
competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 663 del codice
di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di
pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione
della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica
all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il
direttore del centro di servizio sociale che segue la
prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui
l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni
precedentemente determinate anche per il periodo di
prosecuzione della misura alternativa, dandone
comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di
sorveglianza.
4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto
del venire meno delle condizioni di ammissibilita' alla
misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone
che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime
detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali
della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del
comma 4 dell'art. 96, specificando la pena residua ancora
da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena
in regime di affidamento in prova, che resta utilmente
espiato. L'ordinanza e' comunicata e notificata, come
previsto dal comma 1 dell'art. 97. L'organo del pubblico
ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 663
del codice di procedura penale, provvede come indicato al
comma 3 del presente articolo.
5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga,
direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si
debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca
dell'affidamento in prova, investe il tribunale di
sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario,
provvede anche alla sospensione provvisoria della misura
alternativa, ai sensi dell'art. 51-ter della legge,
indicando l'organo di polizia competente al
riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente
trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti
e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione
provvisoria della misura alternativa.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione
definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga
necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura
alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui
alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 96 e determinata
la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della
durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo
comportamento durante il periodo trascorso in affidamento
in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in
carcere, la data di questo viene indicata come data di
decorrenza della pena detentiva residua da espiare.
L'ordinanza e' comunicata e notificata come previsto dal
comma 1 dell'art. 97, in quanto applicabile. L'organo del
pubblico ministero competente alla esecuzione della pena
emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica
l'ultima parte del comma 3 dell'art. 97.
8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di
cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento
in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della
misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere
comunicata al pubblico ministero competente alla
esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere
nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il
periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento
in prova, che resta utilmente espiato.».