Art. 10 
 
Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo  le  norme  e
              con le modalita' previste per i minorenni 
 
  1. Quando nel corso  dell'esecuzione  di  una  condanna  per  reati
commessi da minorenne sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra
pena  detentiva  per  reati  commessi  da  maggiorenne,  il  pubblico
ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende  secondo  quanto
previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza per  i  minorenni.  Se  questi
ritiene  che   vi   siano   le   condizioni   per   la   prosecuzione
dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita'  previste  per  i
minorenni, tenuto conto  del  percorso  educativo  in  atto  e  della
gravita' dei fatti  oggetto  di  cumulo,  ne  dispone  con  ordinanza
l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione  della
sospensione  e  restituisce  gli  atti  al  pubblico  ministero   per
l'ulteriore corso dell'esecuzione.  Si  tiene  altresi'  conto  delle
ragioni di cui all'articolo 24  del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 272. 
  2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza  e'  ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,  n.
354 e successive modificazioni. Si applica,  in  quanto  compatibile,
l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
2000, n. 230. 
  3. L'esecuzione della pena nei confronti  di  chi  ha  commesso  il
reato da minorenne e' affidata  al  personale  dei  servizi  minorili
dell'amministrazione della giustizia. 
  4.  Quando  l'ordine  di  esecuzione  per  il  reato  commesso   da
maggiorenne non puo' essere sospeso, il  magistrato  di  sorveglianza
per i minorenni trasmette gli  atti  al  pubblico  ministero  che  ha
emesso l'ordine per  l'ulteriore  corso  dell'esecuzione  secondo  le
norme e con le modalita' previste per i maggiorenni. 
  5. Se il condannato per reati commessi  da  minorenne  abbia  fatto
ingresso in un  istituto  per  adulti  in  custodia  cautelare  o  in
espiazione di  pena,  per  reati  commessi  dopo  il  compimento  del
diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo  le
norme e con le modalita' previste per i minorenni. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  656  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
              2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del
          condannato. 
              4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277. 
              4-bis. Al di fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  9,
          lettera b), quando la residua pena da  espiare,  computando
          le detrazioni previste dall'art. 54 della legge  26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
          354. La presente disposizione non si applica nei  confronti
          dei condannati per  i  delitti  di  cuiall'art.  4-bisdella
          legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              4-ter. Quando  il  condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
              4-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,   il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
              5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, della legge 26
          luglio 1975, n. 354, o  sei  anni  nei  casi  di  cui  agli
          articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, e di cuiall'art. 94del testo unico approvato
          condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
          n. 309, e successive modificazioni, ovvero  la  sospensione
          dell'esecuzione della pena di  cuiall'art.  90dello  stesso
          testo unico. L'avviso informa altresi'  che,  ove  non  sia
          presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi
          degli articoli  90  e  seguenti  del  citato  testo  unico,
          l'esecuzione della pena avra' corso immediato. 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3.  Resta
          salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del   tribunale   di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di  sorveglianza
          decide  entro   quarantacinque   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza. 
              7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui  all'art.  90  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'art. 94 del medesimo  testo  unico  non  risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
              8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta: 
                a) nei confronti dei condannati per i delitti di  cui
          all'art. 4-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli
          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis
          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'art.  89  del  testo  unico  di  cui   aldecreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni; 
                b) nei confronti di coloro che, per il fatto  oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva; 
                c). 
              10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli adempimenti previsti dall'art.  47-ter  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 272: 
              «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi  della
          liberta' personale). - 1. Le misure  cautelari,  le  misure
          alternative, le sanzioni sostitutive, le pene  detentive  e
          le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme  e  con
          le modalita' previste per i minorenni anche  nei  confronti
          di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
          diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
          che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo  anno,
          non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
          giudice competente, tenuto conto altresi'  delle  finalita'
          rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale  dei
          servizi minorili. 
              2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche
          quando  l'esecuzione  ha  inizio  dopo  il  compimento  del
          diciottesimo anno di eta'.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  69-bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 69-bis (Procedimento in  materia  di  liberazione
          anticipata).  -  1.  Sull'istanza  di   concessione   della
          liberazione  anticipata,  il  magistrato  di   sorveglianza
          provvede con ordinanza, adottata  in  camera  di  consiglio
          senza  la  presenza  delle  parti,  che  e'  comunicata   o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127
          del codice di procedura penale. 
              2. Il magistrato di sorveglianza decide  non  prima  di
          quindici giorni dalla  richiesta  del  parere  al  pubblico
          ministero e anche in assenza di esso. 
              3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il  difensore,
          l'interessato e il pubblico ministero possono, entro  dieci
          giorni  dalla  comunicazione  o   notificazione,   proporre
          reclamo  al  tribunale  di  sorveglianza   competente   per
          territorio. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza  decide  ai   sensi
          dell'art. 678 del codice di procedura penale. Si  applicano
          le disposizioni del quinto  e  del  sesto  comma  dell'art.
          30-bis. 
              5. Il tribunale di  sorveglianza,  ove  nel  corso  dei
          procedimenti previsti dall'art.  70,  comma  1,  sia  stata
          presentata istanza per  la  concessione  della  liberazione
          anticipata,   puo'   trasmetterla    al    magistrato    di
          sorveglianza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 98 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: 
              «Art.  98  (Prosecuzione   o   cessazione,   revoca   e
          annullamento  dell'affidamento   in   prova   al   servizio
          sociale). - 1. Se sopravvengono nuovi titoli di  esecuzione
          di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza,  comunque
          informato, provvede a norma dell'art. 51-bis  della  legge.
          Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che  contiene
          la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma
          4 dell'art. 96,  se  gia'  disponibili,  e'  comunicato  al
          centro  servizio  sociale  che  segue   l'affidamento.   Il
          provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi
          dati suindicati, relativi  alla  nuova  pena  da  eseguire,
          contiene l'ordine agli  organi  di  polizia  di  provvedere
          all'accompagnamento       dell'affidato       nell'istituto
          penitenziario piu' vicino o in quello che, comunque,  sara'
          indicato nel provvedimento stesso, che e'  direttamente  ed
          immediatamente eseguibile. 
              2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi  i  casi,
          trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale
          di  sorveglianza  per  i  definitivi  provvedimenti   dello
          stesso. Il provvedimento adottato in  via  provvisoria  dal
          magistrato di sorveglianza, conserva i  suoi  effetti  fino
          alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza  se
          questo  esamina  il  caso  in  udienza  entro  il   termine
          stabilito  dall'art.  51-bis  della  legge,  anche  se   la
          decisione  intervenga  in  una  udienza   successiva,   ove
          occorrano ulteriori accertamenti. 
              3.   Se   il   tribunale   di   sorveglianza    estende
          l'affidamento in prova alla nuova pena da  eseguire,  nella
          ordinanza vengono annotati i dati di cui alle  letterea)  e
          b) del comma 4 dell'art. 96. L'ordinanza  e'  notificata  e
          comunicata, come previsto dal  comma  1  dell'art.  97,  in
          quanto  applicabile.  L'organo  del   pubblico   ministero,
          competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 663  del  codice
          di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione  di
          pene concorrenti, indicando la nuova  data  di  conclusione
          della esecuzione del periodo  di  prova,  dandone  notifica
          all'interessato e comunicazione agli uffici competenti.  Il
          direttore del centro  di  servizio  sociale  che  segue  la
          prova, o suo sostituto, redige  apposito  verbale  con  cui
          l'affidato  si  impegna  al  rispetto  delle   prescrizioni
          precedentemente  determinate  anche  per  il   periodo   di
          prosecuzione    della    misura    alternativa,     dandone
          comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di
          sorveglianza. 
              4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto
          del venire meno delle  condizioni  di  ammissibilita'  alla
          misura alternativa, ne dichiara la  inefficacia  e  dispone
          che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime
          detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati  essenziali
          della pena stessa, come indicati alle lettere a) e  b)  del
          comma 4 dell'art. 96, specificando la pena  residua  ancora
          da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della  pena
          in regime di affidamento  in  prova,  che  resta  utilmente
          espiato.  L'ordinanza  e'  comunicata  e  notificata,  come
          previsto dal comma 1 dell'art. 97.  L'organo  del  pubblico
          ministero competente, ai sensi del comma  2  dell'art.  663
          del codice di procedura penale, provvede come  indicato  al
          comma 3 del presente articolo. 
              5.  Qualora  il  magistrato  di  sorveglianza  ritenga,
          direttamente o in base ad informazioni  acquisite,  che  si
          debba verificare se ricorrono le condizioni per  la  revoca
          dell'affidamento  in  prova,  investe   il   tribunale   di
          sorveglianza della decisione.  Se  lo  ritiene  necessario,
          provvede anche alla sospensione  provvisoria  della  misura
          alternativa,  ai  sensi  dell'art.  51-ter   della   legge,
          indicando    l'organo    di    polizia    competente     al
          riaccompagnamento in istituto, al quale viene  direttamente
          trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione. 
              6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti
          e,  se  emesso,  anche  il  provvedimento  di   sospensione
          provvisoria della misura alternativa. 
              7. Il tribunale di  sorveglianza  adotta  la  decisione
          definitiva, previ ulteriori  accertamenti,  se  li  ritenga
          necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura
          alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui
          alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 96 e determinata
          la pena detentiva residua da espiare,  tenuto  conto  della
          durata delle limitazioni patite dal condannato  e  del  suo
          comportamento durante il periodo trascorso  in  affidamento
          in prova. Nel caso in cui vi sia  stata  sospensione  della
          esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento  in
          carcere, la data di questo  viene  indicata  come  data  di
          decorrenza  della  pena  detentiva  residua   da   espiare.
          L'ordinanza e' comunicata e notificata  come  previsto  dal
          comma 1 dell'art. 97, in quanto applicabile.  L'organo  del
          pubblico ministero competente alla  esecuzione  della  pena
          emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si  applica
          l'ultima parte del comma 3 dell'art. 97. 
              8. Nel caso di annullamento da  parte  della  Corte  di
          cassazione della ordinanza di concessione  dell'affidamento
          in prova al servizio sociale,  cessa  la  esecuzione  della
          misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere
          comunicata   al   pubblico   ministero   competente    alla
          esecuzione. Il pubblico ministero,  quando  debba  emettere
          nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce  il
          periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento
          in prova, che resta utilmente espiato.».