Art. 11
Esecuzione delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non
abbia compiuto i venticinque anni di eta' una condanna a pena
detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero
emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a quattro anni,
salvo, per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto
previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione
salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto
della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in
carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo
definitivo.
2. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato, al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase
del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli
esercenti la responsabilita' genitoriale, con l'avviso che nel
termine di trenta giorni puo' essere presentata richiesta, corredata
di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di
sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunita', mediante
deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura
l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli
atti.
3. Il decreto di sospensione contiene altresi' l'invito al
condannato a prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale
minorile dell'amministrazione della giustizia.
4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste
il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di
esecuzione.
5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma
2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma
dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa
dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilita'
genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al
pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili
dell'amministrazione della giustizia.
6. Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresi' invitate a
depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura.
I servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia
presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale
svolta sul minorenne, nonche' il progetto di intervento redatto sulla
base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni
caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio all'acquisizione di documenti o di informazioni, o
all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del
codice di procedura penale.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
«Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). -
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia
in corso un programma di recupero o che ad esso intenda
sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un
programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria
locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'art. 116. L'affidamento in prova in casi particolari
puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una
pena detentiva, anche residua e congiunta a pena
pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se
relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena
di inammissibilita', certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma
2, lettera d), dell'art. 116 attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con
la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del
programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche'
il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario
nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del citato decreto
legislativo.(133)
2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la
domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il
quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione
degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di
sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi'
accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 1 e 3.
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il
programma di recupero, anche attraverso le altre
prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, della legge 26
luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del
condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli
commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza
dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono
essere comprese quelle che determinano le modalita' di
esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della
pena si considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al
momento della decisione risulti gia' positivamente in
corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle
limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente
sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una
diversa, piu' favorevole data di decorrenza
dell'esecuzione.
5.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai
sensi del presente articolo l'interessato abbia
positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione
delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini
del reinserimento sociale anche qualora la pena residua
superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui
all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si
svolge il programma terapeutico di recupero e
socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita'
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta
al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,
in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione
o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 116 e
dell'accreditamento di cui all'art. 117, ferma restando
l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in
trattamento presso la struttura.».
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di
procedura penale:
«Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».