Art. 12
Esecuzione delle misure penali di comunita'
1. L'esecuzione delle misure penali di comunita' e' affidata al
magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere
eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita' per
elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con
decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per
i minorenni.
3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato
all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge
attivita' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata
dell'esecuzione.
4. Per garantire la continuita' dell'intervento educativo e
l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi
socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche curando,
ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di
riferimento.
5. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso
l'esecuzione di una misura penale di comunita', il magistrato di
sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne
ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 26
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Note all'art. 12:
Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi
nelle note all'art. 1.