Art. 12 
 
             Esecuzione delle misure penali di comunita' 
 
  1. L'esecuzione delle misure penali di  comunita'  e'  affidata  al
magistrato di sorveglianza del  luogo  dove  la  misura  deve  essere
eseguita. 
  2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita'  per
elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni  con
decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per
i minorenni. 
  3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato
all'ufficio di  servizio  sociale  per  i  minorenni,  il  quale,  in
collaborazione con  i  servizi  socio-sanitari  territoriali,  svolge
attivita' di controllo, assistenza e sostegno  per  tutta  la  durata
dell'esecuzione. 
  4.  Per  garantire  la  continuita'  dell'intervento  educativo   e
l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi
socio-sanitari territoriali prendono in carico il  minorenne  per  la
prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche  curando,
ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre  figure  di
riferimento. 
  5. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e'  in  corso
l'esecuzione di una misura penale  di  comunita',  il  magistrato  di
sorveglianza per i minorenni trasmette  gli  atti  al  magistrato  di
sorveglianza ordinario per  la  prosecuzione  della  misura,  ove  ne
ricorrano le condizioni, con le modalita'  previste  dalla  legge  26
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354,  vedi
          nelle note all'art. 1.