Art. 13
Nuovi titoli di privazione della liberta' per fatti commessi da
minorenne
1. Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di comunita',
sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti
commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di
esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se
ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della
misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la
cessazione dell'esecuzione della misura.
2. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Note all'art. 13:
Per il testo dell'art. 69-bis della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 10.