Art. 9 
 
Esecuzione  delle  misure  penali  di  comunita'   e   delle   misure
                             alternative 
 
  1. All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 272,  le  parole:  «le  misure  alternative»  sono
sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita',  le  altre
misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia'  compiuto  il
ventunesimo anno, »  sono  soppresse  e  dopo  le  parole  «finalita'
rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero  quando  le  predette
finalita' non risultano in alcun  modo  perseguibili  a  causa  della
mancata adesione al trattamento in atto». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  24,  comma  1,  primo
          periodo del citato decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
          272, come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi  della
          liberta' personale). - 1. Le misure  cautelari,  le  misure
          penali  di  comunita',  le  altre  misure  alternative,  le
          sanzioni sostitutive, le pene  detentive  e  le  misure  di
          sicurezza si eseguono secondo le norme e con  le  modalita'
          previste per i minorenni anche nei confronti di coloro  che
          nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il  diciottesimo
          ma non il venticinquesimo anno  di  eta',  sempre  che  non
          ricorrano particolari ragioni  di  sicurezza  valutate  dal
          giudice competente, tenuto conto altresi'  delle  finalita'
          rieducative  ovvero  quando  le  predette   finalita'   non
          risultano in alcun modo perseguibili a causa della  mancata
          adesione  al  trattamento  in  atto.  L'esecuzione   rimane
          affidata al personale dei servizi minorili. 
              2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche
          quando  l'esecuzione  ha  inizio  dopo  il  compimento  del
          diciottesimo anno di eta'.».