Art. 9
Esecuzione delle misure penali di comunita' e delle misure
alternative
1. All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono
sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita', le altre
misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia' compiuto il
ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalita'
rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette
finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della
mancata adesione al trattamento in atto».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, primo
periodo del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della
liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure
penali di comunita', le altre misure alternative, le
sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di
sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita'
previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che
nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo
ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che non
ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita'
rieducative ovvero quando le predette finalita' non
risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata
adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane
affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».