Art. 10 
 
            Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 
 
  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare
il rispetto  delle  prescrizioni  previste  dai  provvedimenti  della
magistratura di sorveglianza.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 1990, n. 300, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «2.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  attende  ad
          assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
          liberta' personale; garantisce l'ordine  all'interno  degli
          istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
          partecipa, anche nell'ambito  di  gruppi  di  lavoro,  alle
          attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo  dei
          detenuti  e  degli  internati;  espleta  il   servizio   di
          traduzione dei detenuti ed  internati  ed  il  servizio  di
          piantonamento  dei  detenuti  ed  internati  ricoverati  in
          luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi  di
          cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare  il  rispetto
          delle  prescrizioni  previste   dai   provvedimenti   della
          magistratura di sorveglianza.».