Art. 10 Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo: «2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.».