Art. 9 Modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna 1. All'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono inserite le seguenti: «e l'attivita' di osservazione del comportamento».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 72 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attivita' di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.».