Art. 8 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Si
applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche'
l'articolo  15  delle  norme  di  attuazione,  di   coordinamento   e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 
  2) al comma 2-ter: 
  2.1) alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «sanzioni  penali»  sono
aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 
  2.2) la lettera c) e' abrogata; 
      3) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il  seguente:  «2-ter.1.  Al
personale non in possesso dei requisiti di cui  al  comma  2-ter,  la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello
di maturazione dei medesimi requisiti di cui al  comma  2-ter,  ferme
restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il  possesso
dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.»; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  f),  dopo  la   parola:
«secondaria» sono aggiunte le  seguenti:  «di  secondo  grado»  e  le
parole: «del diploma universitario» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della laurea»; 
    c) all'articolo 9-ter, comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «dal
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 
    d)  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «dal
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 
    e) all'articolo 18: 
  1) al comma 3-bis, e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «Si
applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 
  2) al comma 3-ter: 
  2.1) alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «sanzioni  penali»  sono
aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 
  2.2) la lettera c) e' abrogata; 
      3) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il  seguente:  «3-ter.1.  Al
personale non in possesso dei requisiti di cui  al  comma  3-ter,  la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello
di maturazione dei medesimi requisiti di cui al  comma  3-ter,  ferme
restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il  possesso
dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.»; 
    f) all'articolo 20, comma 1: 
  1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte  le  seguenti:  «in
servizio permanente»; 
  2) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «non  risulti
imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non  colposo,  ne'
sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»; 
  3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'impiego»; 
    g) all'articolo 21: 
  1) al  comma  2,  lettera  c),  le  parole:  «,  nei  venti  giorni
dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle  seguenti:
«nel periodo corrispondente a un quinto della  durata  dei  corsi  di
formazione di cui all'articolo 27»; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  La  nomina  a
vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di  uno
dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e  b),  che,
dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato
il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a
quanto previsto  dal  presente  comma  e  fermo  restando  il  numero
complessivo dei posti messi a concorso, il  candidato  transitato  e'
comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il
contingente  di  destinazione  se  il  punteggio  finale  di   merito
conseguito, da rideterminare secondo le  disposizioni  del  bando  di
concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per  il  medesimo
contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente  di
destinazione e' pari al decremento dei posti per  il  contingente  di
provenienza.»; 
  h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole:  «lettere  a)  e  b),»
sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»; 
  i) all'articolo 28: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera c), le  parole:  «dai  corsi  per  piu'  di
trenta giorni, anche se  non  continuativi.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dalle  attivita'  didattiche  per  periodi,   anche   non
continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»; 
        1.2) dopo la lettera c)  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)
siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso e  le  parole:  «I
medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori
rinviati per assenze dovute a infermita' o altre  cause  indipendenti
dalla loro volonta'»; 
    l) all'articolo 34: 
      1) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Si
applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 
      2) al comma 5-bis: 
        2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali»  sono
aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 
        2.2) la lettera c) e' abrogata; 
      3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.1.  Al
personale non in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5-bis,  la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello
di maturazione dei medesimi requisiti di cui al  comma  5-bis,  ferme
restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il  possesso
dell'anzianita' di grado di cui al comma 5.»; 
    m) all'articolo 35, comma 1, lettera b): 
      1) al  numero  1),  dopo  le  parole:  «brigadieri  capo»  sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 
      2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri»  sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 
    n) all'articolo 36: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a): 
          1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: 
          «4) se in servizio permanente, non siano  stati  dichiarati
non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero,  se  dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
          5) non risultino imputati o condannati ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444  c.p.p.
per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure
di prevenzione;»; 
          1.1.2)  al  numero  7),  le  parole:  «dal  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 
          1.1.3) dopo il numero 7) e' aggiunto il  seguente:  «7-bis)
siano  riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'   attitudinale   al
servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia  di
finanza;»; 
        1.2)  alla  lettera  b),  numero  4),  dopo  le  parole:   «o
condannato ovvero» e' aggiunta la seguente: «non»; 
      2) al comma 5, lettera a): 
        2.1) al numero 1), la  parola:  «quadriennio»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennio»; 
        2.2) il  numero  4)  e'  sostituito  dal  seguente:  «4)  non
risultino  imputati  o  condannati  ovvero   non   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'articolo  444  c.p.p.  per
delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione;»; 
        2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'impiego»; 
        2.4) dopo il numero 8) e' inserito il seguente: «8-bis) siano
riconosciuti in  possesso  dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio
incondizionato  quale  maresciallo  del  Corpo   della   guardia   di
finanza;». Conseguentemente, al numero 8), e' sostituito, in fine, il
punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 
      3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Gli aspiranti che presentano  domanda  di  partecipazione
per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi
ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 
    5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per  ciascun  anno,
soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
b).» 
    o) all'articolo 44: 
  1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite  dalle
seguenti: «del biennio»; 
  2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e  del
contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti
complessivi di classifica  assegnati  al  termine  del  primo  e  del
secondo anno di corso. 
    3-ter. Alla  data  in  cui  ha  termine  il  ciclo  formativo,  i
marescialli  sono  nuovamente  iscritti  in  ruolo  secondo  l'ordine
determinato dalle graduatorie finali.»; 
  3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite
dalle seguenti: «di ciascun»; 
  4)  dopo  il  comma  4  sono  aggiunti  i  seguenti:   «4-bis.   Il
frequentatore ammesso a recuperare un  anno  di  corso  eccedente  il
biennio alla data  di  termine  del  ciclo  formativo  e'  nuovamente
iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del
corso  originario,  determinata  dalla  media  aritmetica  dei  punti
complessivi di classifica ottenuti al  termine  di  ciascun  anno  di
corso. 
  4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso
eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in  ruolo  dopo  l'ultimo
dei colleghi del medesimo corso.»; 
    p) all'articolo 45: 
      1) al comma 2: 
        1.1) le  parole:  «i  frequentatori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli allievi marescialli»; 
        1.2) alla lettera d), le  parole:  «dal  corso  per  piu'  di
novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per  singolo  anno
di corso, piu' di novanta giorni»; 
        1.3) dopo la lettera d), e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni  di  esame.»
Conseguentemente, alla lettera d), e' sostituito, in fine,  il  punto
fermo «.» con il punto e virgola «;»; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso, le parole: «Essi,
pero',» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per
assenze dovute a infermita' o altre  cause  indipendenti  dalla  loro
volonta'» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite  dalle
seguenti: «il primo o il secondo»; 
      3) al comma 4, le parole: «1, 2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1 e 2»; 
    q) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono  sostituite
dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le  disposizioni
di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis,»; 
  r) all'articolo 54, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis.  Il  personale  con  anzianita'  1°   gennaio   e'   inserito
nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»; 
  s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile
di valutazione» sono soppresse, le  parole:  «con  riferimento  all'»
sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede  di»  sono
sostituite dalla seguente: «medesima»; 
  t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» e'  sostituita  dalla
seguente: «40°»; 
  u) dopo l'articolo 80-bis e' inserito  il  seguente:  «Art.  80-ter
(Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli). - 1.  Il  Corpo
della guardia di finanza,  per  oggettive  esigenze  organizzative  e
logistiche che non consentono di ospitare  tutti  i  vincitori  dello
stesso concorso presso gli Istituti di  Istruzione  del  Corpo,  puo'
articolare i corsi  di  formazione  in  piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento  didattico.  A  tutti  i  frequentatori,  ove   non   sia
diversamente disposto,  e'  riconosciuta,  previo  superamento  degli
esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al  termine
dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione  in  ruolo  di
tutti i frequentatori sara'  rideterminata  sulla  base  degli  esiti
degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,
          recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza», e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  61
          alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente: 
              «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          «appuntati e finanzieri). - 1. Agli appartenenti  al  ruolo
          «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente   di   polizia
          giudiziaria, agente  di  polizia  tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
              2. Il personale di  cui  al  comma  1  svolge  mansioni
          esecutive,   con   i   margini   di   iniziativa    e    di
          discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
          altresi' esercitare incarichi di  comando  di  uno  o  piu'
          militari, nonche' compiti  di  insegnamento,  formazione  e
          istruzione del personale del medesimo Corpo,  in  relazione
          alla professionalita' posseduta. 
              2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto  anni  di
          anzianita' nel grado conseguono la qualifica di  «qualifica
          speciale». La qualifica  e'  attribuita,  a  decorrere  dal
          giorno successivo a quello di maturazione del requisito  di
          anzianita' di  grado,  con  determinazione  del  Comandante
          generale  della  guardia  di  finanza.  Si  applicano   gli
          articoli 10, 11, 12 e 13  in  quanto  compatibili,  nonche'
          l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie del codice di procedura penale,  approvate  con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte della Commissione di cui  all'articolo  55-bis,  agli
          appuntati scelti che: 
                a)  abbiano  riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
          penali per delitto non colposo o  disciplinari  piu'  gravi
          della "consegna"; 
              2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti  di
          cui  al  comma  2-ter,  la  qualifica  e'  attribuita   con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  comma  2-ter,  ferme
          restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il
          possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis. 
              2-quater. L'appuntato scelto  "qualifica  speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza di  piu'  appuntati  scelti
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica. 
              2-quinquies.  In  relazione  al   qualificato   profilo
          professionale  raggiunto,  l'appuntato  scelto   "qualifica
          speciale"  e'  principalmente  impiegato  in  incarichi  di
          maggiore   responsabilita'   nell'ambito   del   ruolo   di
          appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
          compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
          servizi  non  operativi,   al   fine   di   assicurare   la
          funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle  attivita'
          istituzionali.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 11,  12  e  13
          del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art.  10  (Avanzamento  degli  appartenenti  al  Ruolo
          "appuntati e finanzieri"). - 1. L'avanzamento del personale
          appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in  servizio
          permanente si effettua secondo  le  disposizioni  contenute
          nella tabella "B" allegata al presente decreto. 
              2. Le promozioni  sono  conferite  con  decorrenza  dal
          giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo
          di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura
          di  valutazione,  previo  giudizio  sull'idoneita'  o   non
          idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui
          agli articoli 55-bis e 55-ter. 
              3.  Il  giudizio  sulla  idoneita'  o   non   idoneita'
          all'avanzamento e' formulato con  riferimento  al  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) avere bene assolto le funzioni inerenti  al  grado
          rivestito; 
                b)   fisici,   intellettuali,   culturali,    morali,
          caratteriali  e  professionali  necessari   per   adempiere
          degnamente le funzioni del grado superiore. 
              4. Nel caso in cui la commissione di  cui  al  comma  2
          esprima giudizio di non idoneita'  all'avanzamento  per  il
          militare interessato, tale giudizio dovra' essere  motivato
          con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 
              5. La commissione  esprime  i  giudizi  di  avanzamento
          sulla base degli elementi risultanti  dalla  documentazione
          personale di ciascun militare. 
              6. Nel computo dei requisiti  temporali  fissati  dalla
          tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni
          per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
          all'avanzamento ovvero e stato espresso parere contrario ai
          sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione  e  riduzione
          di anzianita'. 
              7. I militari  giudicati  idonei  all'avanzamento  sono
          promossi con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              8. La promozione del militare e' sospesa  nel  caso  in
          cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un  parere  non
          favorevole  all'avanzamento  da  parte   della   competente
          autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo  15   del
          decreto  legislativo  28  luglio   1989,   n.   271.   Tale
          sospensione determina l'annullamento della valutazione gia'
          effettuata.   Il   provvedimento   di   sospensione   della
          promozione e' adottato con  determinazione  del  Comandante
          generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a
          nuova valutazione  all'epoca  dell'anno  successivo,  viene
          promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo  minimo
          di anzianita' o di  permanenza  nel  grado  previsto  dalla
          tabella "B". 
              Art.  11  (Esclusione  dalla  valutazione).  -  1.   Il
          personale appartenente al ruolo  "appuntati  e  finanzieri"
          che,  alla  data  in  cui  ha  inizio   la   procedura   di
          avanzamento, risulti: 
                a) sospeso dall'impiego; 
                b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti  alternativi
          per delitto non colposo; 
                c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; 
                d) in una posizione di stato da  cui  scaturisca  una
          detrazione o riduzione d'anzianita'; 
          viene escluso dalla valutazione. Della predetta  esclusione
          e dei motivi che l'hanno determinata e' data  comunicazione
          al militare interessato. Il provvedimento di esclusione  e'
          adottato con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              2.  Al  venir  meno  delle  singole  cause   impeditive
          elencate al comma 1,  purche'  sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale  deve
          essere sottoposto a valutazione con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve  essere  promosso
          con la stessa decorrenza che gli sarebbe  spettata  qualora
          la valutazione fosse  stata  effettuata  in  assenza  della
          causa impeditiva. 
              Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della
          promozione).  -  1.  Qualora   durante   i   lavori   della
          commissione il personale indicato all'articolo 10  venga  a
          trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11,
          comma 1, lettere a),  b)  e  c).  La  medesima  commissione
          sospende la valutazione. 
              2. E' altresi' sospesa la promozione del  militare  che
          successivamente alla valutazione venga a  trovarsi  in  una
          delle  condizioni  previste  dall'articolo  11,  comma   1,
          lettere a), b) e c). 
              3. Della predetta sospensione della valutazione  ovvero
          della promozione e dei motivi che  l'hanno  determinata,  e
          data comunicazione al militare interessato. 
              4.  La  sospensione   della   promozione   annulla   la
          valutazione gia' effettuata. 
              5. Il provvedimento di sospensione della promozione  e'
          adottato con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              6.  Al  venire  meno  delle  cause   sospensive   della
          valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
          cause  non  comportino  la  cessazione  dal  servizio,   il
          militare, se ha mantenuto i requisiti di cui  alla  tabella
          "B" allegata al presente decreto, e' valutato o  nuovamente
          valutato. Se giudicato idoneo, consegue la  promozione  con
          la decorrenza che gli sarebbe  spettata  se  non  si  fosse
          manifestata la causa di sospensione. 
              Art. 13  (Avanzamento  del  personale  appartenente  al
          ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari  situazioni).
          - 1. Il personale di cui  all'articolo  10  che  sia  stato
          escluso o sospeso dalla valutazione perche' in  aspettativa
          per infermita' e che sia stato  dichiarato  permanentemente
          inabile al  servizio  militare  incondizionato  nel  Corpo,
          ovvero sia deceduto,  ha  diritto  al  conseguimento  della
          promozione  con  decorrenza  dal  giorno  antecedente  alla
          riforma ovvero al decesso. 
              2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero  maturato
          i requisiti prescritti per  l'avanzamento,  siano  divenuti
          permanentemente inabili al servizio militare incondizionato
          ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno
          precedente alle suddette intervenute cause impeditive. 
              3.  La  promozione  di  cui  ai  precedenti  commi   e'
          conferita, previo giudizio espresso  dalla  commissione  di
          cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n.  212,  e
          successive modificazioni, con determinazione del comandante
          generale della Guardia di finanza.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          recante  «Norme   di   attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie del codice di procedura penale», e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5  agosto
          1989, n. 182. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 15: 
              «Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti
          alle sezioni di  polizia  giudiziaria  non  possono  essere
          disposte  senza  il  parere  favorevole   del   procuratore
          generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio
          presso cui e' istituita la sezione. 
              2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi
          o specifici settori o articolazioni di questi  non  possono
          essere disposte senza il parere favorevole del  procuratore
          generale presso la corte di appello e del procuratore della
          Repubblica presso il tribunale. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni  di
          polizia giudiziaria da non piu' di due anni.». 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 1 del citato  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione  al  Corso).  -  1.
          L'ammissione al corso per la  promozione  a  finanziere  ha
          luogo mediante un concorso al quale possono essere  ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti
          civili e politici; 
                b) eta', alla data indicata nel  bando  di  concorso,
          non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
                c). 
                d)   idoneita'   fisico-attitudinale   al    servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza; 
                e) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                f) possesso del diploma di istruzione  secondaria  di
          secondo grado che consente l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento della laurea; 
                g)   non    essere,    alla    data    dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
          ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto   a   misure   di
          prevenzione; 
                h)   non   trovarsi,   alla    data    dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico  di
          finanziere; 
                i) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
                l)  non  essere  stato   destituito,   dispensato   o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
                m) aver ottenuto, per gli aspiranti  gia'  sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva; 
                m-bis)  non  essere   stato   dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie, scuole o  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate o di polizia. 
              Omissis.»; 
              - Il  testo  dell'articolo  9-ter  del  citato  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 9-ter (Posizione di stato degli  appartenenti  al
          ruolo appuntati e finanzieri). -  1.  Gli  appartenenti  al
          ruolo appuntati e finanzieri in  servizio  permanente  sono
          vincolati da rapporto  d'impiego  di  carattere  stabile  e
          possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
                a) servizio permanente effettivo; 
                b) sospeso dall'impiego; 
                c) in aspettativa.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  18  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          "sovrintendenti").  -  1.  Agli   appartenenti   al   ruolo
          "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale
          di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia  tributaria
          e di agente di pubblica sicurezza. 
              2. Il personale di  cui  al  comma  1  svolge  mansioni
          esecutive,   richiedenti    una    adeguata    preparazione
          professionale   e   con   i   margini   di   iniziativa   e
          discrezionalita' inerenti alle qualifiche di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria e  tributaria,  nonche'  di  agente  di
          pubblica sicurezza. Al medesimo  personale  possono  essere
          affidati il comando di uno o piu' militari, cui  impartisce
          ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui  risponde,
          nonche' compiti di carattere operativo e  di  insegnamento,
          formazione  e  istruzione  del  personale  del   Corpo   in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta.   Lo   stesso
          collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con
          possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto  in
          caso di temporanea assenza o impedimento. 
              3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni  di  cui  ai
          precedenti commi, possono essere  attribuite  mansioni  che
          implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza,  maggiori
          livelli di  responsabilita'  e  di  apporto  professionale,
          incarichi operativi di  piu'  elevato  impegno  nonche'  il
          comando di piccole unita' operative,  in  sostituzione  del
          proprio superiore diretto del ruolo ispettori  in  caso  di
          assenza o impedimento. 
              3-bis. I brigadieri capo  che  maturano  otto  anni  di
          anzianita' nel grado conseguono la qualifica di  "qualifica
          speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
          requisito  di  anzianita'  di  grado  e,  in  relazione  al
          qualificato   profilo   professionale    raggiunto,    sono
          principalmente   impiegati   in   incarichi   di   maggiore
          responsabilita' nell'ambito del ruolo  di  appartenenza.  I
          medesimi possono essere impiegati altresi'  in  compiti  di
          coordinamento del personale dipendente,  anche  in  servizi
          non operativi, al fine di assicurare la  funzionalita'  dei
          reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.  La
          qualifica e' attribuita con determinazione  del  Comandante
          generale  della  guardia  di  finanza.  Si  applicano   gli
          articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271. 
              3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte della Commissione  di  cui  all'articolo  55-bis,  ai
          brigadieri capo che: 
                a)  abbiano  riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
          penali per delitto  non  colposo  disciplinari  piu'  gravi
          della "consegna"; 
                c) (abrogata). 
              3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti  di
          cui  al  comma  3-ter,  la  qualifica  e'  attribuita   con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  comma  3-ter,  ferme
          restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il
          possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Il brigadiere capo  "qualifica  speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza  di  piu'  brigadieri  capo
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 55, 56  e  59  del
          citato decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle  aliquote).  -
          1. Nelle aliquote di valutazione  sono  inclusi  tutti  gli
          ispettori  ed  i  sovrintendenti  che  alla  data  indicata
          nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni  di  cui
          all'articolo  53.  Per   l'inclusione   in   aliquota   dei
          marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
          possesso di una laurea triennale rientrante  in  una  delle
          classi  individuate  con  determinazione   del   Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato  e  non
          promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
          un ulteriore anno  di  anzianita'  di  grado  nell'anno  di
          formazione dell'aliquota di riferimento. 
              2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di
          formazione delle stesse, risultino: 
                a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti  alternativi
          per delitto non colposo; 
                b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; 
                c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del
          grado; 
                d) in una posizione di stato da  cui  scaturisca  una
          detrazione o riduzione di anzianita'. 
              3. Nei riguardi degli ispettori  e  dei  sovrintendenti
          esclusi  dalle  aliquote  di  valutazione  per   non   aver
          maturato, per motivi di  servizio,  le  condizioni  di  cui
          all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
          2,  e'  apposta  riserva  fino  al  cessare   delle   cause
          impeditive. 
              4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo
          che le stesse non comportino la  cessazione  dal  servizio,
          gli interessati sono inclusi , affinche' si proceda al loro
          scrutinio con nell'aliquota nella  quale  avrebbero  dovuto
          essere inseriti laddove non si fosse manifestata  la  causa
          di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente,  la
          promozione al grado superiore con  la  medesima  anzianita'
          che gli sarebbe spettata qualora non si  fosse  manifestata
          la causa di esclusione.». 
              «Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione  e  di
          sospensione della  promozione).  -  1.  Qualora  durante  i
          lavori della commissione permanente di avanzamento  di  cui
          agli  articoli  55-bis   e   55-ter,   l'ispettore   o   il
          sovrintendente  venga  a  trovarsi  in  almeno  una   delle
          situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente
          decreto, la commissione sospende la valutazione o  cancella
          l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato
          formato. 
              2.  La  commissione   puo'   altresi'   sospendere   la
          valutazione  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  che,
          durante i lavori di cui al  comma  1,  siano  sottoposti  a
          procedimento disciplinare di corpo. 
              3.  E'  sospesa  la  promozione  dell'ispettore  o  del
          sovrintendente, iscritto nel  quadro  di  avanzamento,  che
          venga a trovarsi in almeno una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 55,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
          presente decreto. Della  sospensione  della  valutazione  o
          della promozione ovvero della cancellazione dal  quadro  di
          avanzamento e dei motivi che l'hanno  determinata  e'  data
          comunicazione all'interessato. 
              4.  La  sospensione   della   promozione   annulla   la
          valutazione gia' effettuata. 
              5. Il provvedimento di sospensione della promozione  e'
          adottato con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              6. Al venire meno delle predette cause sospensive della
          valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero  il
          sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino
          la cessazione dal  servizio,  qualora  abbia  conservato  i
          requisiti stabiliti dalle tabelle D/1  e  D/2  allegate  al
          presente decreto, e' valutato  o  nuovamente  valutato  per
          l'iscrizione  nel  quadro  di  avanzamento  originario  ed,
          eventualmente, promosso con la sede di anzianita'  che  gli
          sarebbe  spettata  in  assenza  delle   intervenute   cause
          impeditive. 
              7.   La   promozione    dell'ispettore    ovvero    del
          sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
          tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
          parte della  competente  autorita'  giudiziaria,  ai  sensi
          dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271.  Tale  sospensione  determina   l'annullamento   della
          valutazione   gia'   effettuata.   Il   provvedimento    di
          sospensione della promozione e' adottato con determinazione
          del comandante generale. In tal caso, il  militare,  previa
          sottoposizione  a   nuova   valutazione   all'epoca   della
          formazione  delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio
          dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
          rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
          dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
          nel relativo quadro di avanzamento.». 
              «Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori
          e sovrintendenti  in  particolari  situazioni).  -  1.  Gli
          ispettori  ed  i  sovrintendenti  gia'   giudicati   idonei
          all'avanzamento  "a  scelta",  iscritti  in  quadro  e  non
          promossi e che non possono  essere  ulteriormente  valutati
          perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per  la
          cessazione  dal  servizio  permanente  o  deceduti   ovvero
          divenuti    permanentemente     inabili     al     servizio
          incondizionato, non hanno  maturato  i  periodi  minimi  di
          permanenza nel grado per  essere  sottoposti  ad  ulteriori
          valutazioni, sono promossi al grado  superiore  dal  giorno
          precedente le intervenute cause impeditive. 
              2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti
          permanentemente inabili al servizio militare incondizionato
          ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato i requisiti
          per essere inclusi nelle aliquote  di  valutazione,  ovvero
          nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione  perche'
          in aspettativa per motivi di infermita', sono  promossi  al
          grado   superiore,    previo    giudizio    di    idoneita'
          all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause
          impeditive. 
              3. I marescialli capo che, con  riferimento  all'ultima
          procedura di avanzamento "a scelta per esami"  cui  avevano
          diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro  e  non
          promossi e che  non  possono  partecipare  alla  successiva
          procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di  eta'
          per  la  cessazione  dal  servizio  permanente  o   perche'
          deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al
          servizio incondizionato, sono promossi al  grado  superiore
          dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 
              4. Le  promozioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          conferite con determinazione del comandante generale  della
          Guardia di finanza. Le promozioni al grado  di  maresciallo
          aiutante, conferite ai sensi  del  presente  articolo,  non
          concorrono  alla   determinazione   del   limite   di   cui
          all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento. 
              4-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano  anche  per  l'attribuzione  della  qualifica  di
          luogotenente al maresciallo aiutante.». 
              - Il  testo  dell'articolo  20,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  20  (Requisiti   per   l'ammissione   al   ruolo
          sovrintendenti). - 1. Ai concorsi di cui  all'articolo  19,
          puo' essere ammesso il  personale  in  servizio  permanente
          che, oltre ai requisiti di grado  rispettivamente  indicati
          nel predetto articolo: 
                a)  abbia   riportato,   in   sede   di   valutazione
          caratteristica  nell'ultimo  biennio   di   servizio,   una
          qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; 
                b)  non   abbia   riportato   sanzioni   disciplinari
          nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; 
                c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 c.p.p. per delitto non colposo, ne'  sia  o  sia  stato
          sottoposto a misure di prevenzione; 
                d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare
          di  corpo  da  cui  possa  derivare  l'irrogazione  di  una
          sanzione piu' grave  della  consegna,  ad  un  procedimento
          disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare  ai
          sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
                e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa; 
                f)   non   sia   stato    dichiarato    non    idoneo
          all'avanzamento al grado superiore,  ovvero  se  dichiarato
          non  idoneo  al  grado  superiore,  abbia   successivamente
          conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  siano  trascorsi
          almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
                g) non sia comunque gia' stato  rinviato  d'autorita'
          dal corso per la nomina a vicebrigadiere. 
              Omissis.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  444  del  Codice  di
          Procedura Penale e' il seguente: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1.  Nei  bandi  di
          concorso,  indetti  con   determinazione   del   Comandante
          generale della guardia di finanza, sono stabiliti: 
                a) il numero e le tipologie dei posti  da  mettere  a
          concorso; 
                b)  le  modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
                c) le  date  entro  le  quali  gli  aspiranti  devono
          possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
          l'ammissione al concorso; 
                d)  le  modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti; 
                e) la composizione  della  commissione  giudicatrice,
          ripartita in  sottocommissioni,  presieduta  e  formata  da
          personale in servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
          con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'  esperti  o
          docenti nelle materie o prove oggetto  di  valutazione,  in
          servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da  non
          piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
                f) le modalita' di accertamento dei  requisiti  e  di
          esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 
                g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19,  comma
          1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e
          di  valutazione  delle  prove  e  delle  fasi  concorsuali,
          nonche' l'ordine di successione delle stesse; 
                h) i titoli che devono essere valutati ai fini  della
          redazione delle graduatorie finali di merito. 
              2. Con determinazioni  del  Comandante  generale  della
          guardia di finanza: 
                a)  e'  nominata  la  commissione  giudicatrice   dei
          concorsi; 
                b) sono approvate le  graduatorie,  distinte  per  le
          tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati  vincitori
          del concorso i  candidati  che  nell'ordine  delle  singole
          graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
          concorso. A parita' di punteggio  prevalgono,  nell'ordine,
          il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita'  di  servizio
          nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita'
          anagrafica; 
                c) possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
          altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie  per
          ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel  periodo
          corrispondente a  un  quinto  della  durata  dei  corsi  di
          formazione  di  cui  all'articolo  27,  tra  i  concorrenti
          precedentemente dichiarati vincitori. 
              2-bis. La nomina a vincitore di  concorso  e'  revocata
          nei confronti del candidato di  uno  dei  concorsi  di  cui
          all'articolo 19, comma  1,  lettere  a)  e  b),  che,  dopo
          l'approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito,  ha
          effettuato   il   transito   di   contingente   ai    sensi
          dell'articolo 68-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal
          presente comma e fermo restando il numero  complessivo  dei
          posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque
          ammesso a frequentare il corso di formazione  previsto  per
          il contingente di destinazione se il  punteggio  finale  di
          merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni
          del bando di concorso, e' utile  ai  fini  della  nomina  a
          vincitore per il  medesimo  contingente.  L'incremento  dei
          posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari
          al decremento dei posti per il contingente di provenienza. 
              3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto  si
          osservano le norme concernenti i pubblici concorsi  laddove
          compatibili con la specificita' del Corpo della guardia  di
          finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto  anche
          delle esigenze di funzionalita' del  medesimo  Corpo  e  di
          economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». 
              - Il testo  vigente  dell'articolo  68-bis  del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente: 
              «Art.  68-bis  (Transito  di  contingente).  -  1.   Il
          personale del Corpo della guardia di finanza,  appartenente
          ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
          puo' transitare a domanda: 
                a)  dal  contingente  ordinario  a  quello  di  mare,
          compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione  e  se
          in   possesso   dell'idoneita'   fisica    richiesta    per
          l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente
          autorita' sanitaria militare marittima.  In  tal  caso,  la
          relativa decisione e' assunta tenendo conto della  maggiore
          conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili  dalla
          tipologia  del  titolo  di  studio,  dalla  titolarita'  di
          specializzazioni,  abilitazioni  o  brevetti  in  uso   nel
          contingente di mare del Corpo medesimo; 
                b) dal contingente di mare a quello ordinario: 
                  1)  dichiarato  dall'autorita'  sanitaria  militare
          marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando  il
          mantenimento   dell'idoneita'    al    servizio    militare
          incondizionato  per  continuare  a  essere  impiegato   nel
          contingente  ordinario.  In  tal  caso,  il   transito   al
          contingente ordinario e' disposto con decorrenza  giuridica
          dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 
                  2)  per  motivi  non  riconducibili  a   cause   di
          carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo
          medesimo, con decorrenza dalla data  del  provvedimento  di
          transito. 
              2. Il  personale  appartenente  ai  ruoli  ispettori  e
          sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente
          e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il  grado
          e  l'anzianita'  posseduta,  dopo  l'ultimo  dei  parigrado
          avente   la   stessa   anzianita'   assoluta.    Ai    fini
          dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del
          ruolo  appuntati  e  finanzieri  si  osservano  i   criteri
          stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento  nel
          medesimo ruolo. 
              3.  Il  transito  di  contingente   e'   disposto   con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza.». 
              - Il  testo  dell'articolo  27,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1.
          I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19,  comma  1,
          lettere a) e b), se in servizio  permanente,  sono  avviati
          alla frequenza di un corso di formazione professionale,  di
          durata non inferiore a  un  mese,  che  si  svolge  con  le
          modalita' e in base ai programmi stabiliti  dal  Comandante
          generale della guardia  di  finanza,  distintamente  per  i
          militari del contingente ordinario  e  del  contingente  di
          mare. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  28  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 28 (Esclusione e rinvio  dai  corsi).  -  1.  Gli
          ammessi alla frequenza dei corsi  di  cui  all'articolo  27
          possono ottenere,  a  domanda,  di  essere  rinviati  dagli
          stessi per rinunzia. 
              2.   Sono   rinviati   dai   corsi,   d'autorita',    i
          frequentatori che: 
                a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere
          le qualita' necessarie per ben esercitare le  funzioni  del
          nuovo grado; 
                b) vengano riprovati agli esami di seconda  sessione,
          dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; 
                c) siano stati, per qualsiasi motivo,  assenti  dalle
          attivita' didattiche per periodi, anche  non  continuativi,
          superiori a un quinto delle rispettive durate; 
                c-bis) siano stati,  per  qualsiasi  motivo,  assenti
          alle sessioni di esame. 
              3.  I  frequentatori  rinviati  per  assenze  dovute  a
          infermita' o altre cause indipendenti dalla  loro  volonta'
          sono ammessi per un massimo di  due  volte  a  frequentare,
          alla cessazione della causa impeditiva, il  relativo  corso
          successivo senza essere considerati ripetenti. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  34  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          "ispettori"). - Omissis. 
              5.  I  luogotenenti  che  maturano  quattro   anni   di
          anzianita' nel grado conseguono la  qualifica  di  "cariche
          speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello  di
          maturazione del requisito di anzianita'  di  grado  e  sono
          principalmente impiegati in incarichi di  piu'  qualificato
          rango, da individuare  con  determinazione  del  Comandante
          generale,  nell'ambito  del  grado  di  appartenenza  e  in
          sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono  direttamente.
          Si applicano gli articoli 55, 56 e 59,  nonche'  l'articolo
          15  delle  norme  di   attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie del codice di procedura penale,  approvate  con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano,
          previa verifica del possesso dei requisiti da  parte  della
          Commissione di cui  all'articolo  55-bis,  ai  luogotenenti
          che: 
                a)  abbiano  riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica   di
          "eccellente" o giudizio equivalente; 
                b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
          penali per delitto non colposo o  disciplinari  piu'  gravi
          della "consegna"; 
              5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti  di
          cui  al  comma  5-bis,  la  qualifica  e'  attribuita   con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  comma  5-bis,  ferme
          restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il
          possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo  12
          maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente: 
              «Art.  35  (Accesso  al  ruolo  ispettori).  -   1.   I
          marescialli  della  Guardia   di   finanza   sono   tratti,
          annualmente,  con  le  modalita'  indicate  nei  successivi
          articoli, nei limiti delle seguenti percentuali  dei  posti
          complessivamente messi a concorso: 
                a) per il 70%, attraverso un concorso  pubblico,  per
          titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei
          requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; 
                b) per il 30%, attraverso un concorso interno: 
                  1) per titoli, nel limite  dei  posti  stabili  nel
          bando di concorso di  cui  all'articolo  46,  riservato  ai
          brigadieri capo in  servizio  permanente  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a); 
                  2) per titoli ed esami, per il restante  numero  di
          posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel
          bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato
          al  personale  dei  ruoli   sovrintendenti,   appuntati   e
          finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti
          previsti nell'articolo 36, comma 5. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  36  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi).
          - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera
          a), indetto con le modalita' di cui all'articolo  37,  sono
          ammessi: 
                a) gli appartenenti al  ruolo  sovrintendenti  ed  al
          ruolo appuntati e finanzieri,  gli  allievi  finanzieri,  i
          finanzieri ausiliari e  gli  allievi  finanzieri  ausiliari
          nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
          della guardia di finanza che: 
                  1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di
          eta'; 
                  2) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi per il conseguimento della laurea; 
                  3)  non  abbiano  demeritato  durante  il  servizio
          prestato,   secondo    le    disposizioni    emanate    con
          determinazione del  Comandante  generale,  sulla  base  dei
          requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 
                  4) se  in  servizio  permanente,  non  siano  stati
          dichiarati non idonei all'avanzamento  al  grado  superiore
          ovvero,  se  dichiarati  non  idonei  al  grado  superiore,
          abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
          e siano trascorsi almeno due anni  dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
                  5) non risultino imputati o condannati  ovvero  non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
          o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                  6)  non  siano  sottoposti   ad   un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
                  7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 
                  7-bis)    siano    riconosciuti     in     possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                b) i giovani, anche se alle armi,  che  posseggono  i
          seguenti requisiti: 
                  1) cittadinanza italiana e  godimento  dei  diritti
          civili e politici; 
                  2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad
          anni 26; 
                  3) rientrare nei parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                  4)   non   essere,   alla    data    dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
          ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto   a   misure   di
          prevenzione; 
                  5)   non   trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ispettore
          del Corpo della guardia di finanza; 
                  6) essere in possesso delle qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
                  7) possesso del diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado che consenta l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento della laurea; 
                  8) essere riconosciuto in  possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale maresciallo  in  ferma  volontaria  del  Corpo  della
          guardia di finanza; 
                  9)  non  essere  stato  destituito,  dispensato   o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
                  10)  non   essere   stato   dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia. 
              2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
          comma  1,  lett.  a),  che  abbia  frequentato,  con  esito
          favorevole, il corso  motoristi  navali  presso  la  scuola
          nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
          dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a),  numero  3),
          puo' essere ammesso, a domanda, nel limite  massimo  di  un
          quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
          corso di cui all'art. 35 con esonero dalle  relative  prove
          concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
          giudicati   meritevoli   che    abbiano    conseguito    la
          specializzazione di motorista navale con maggior  punteggio
          di merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a
          parita' di punteggio,  nell'ordine,  a  quelli  di  maggior
          grado, di maggiore anzianita' di  servizio  e  di  maggiore
          eta'. 
              3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2  non
          e' ammessa per piu' di due volte. 
              4. Non si applicano gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
          previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 
              5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1,  lett.  b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi: 
                a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 
                  1)  abbiano  riportato,  nell'ultimo  triennio,  la
          qualifica almeno  di  "superiore  alla  media"  o  giudizio
          equivalente; 
                  2)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
                  3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',  dal
          corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero  da
          corsi equipollenti per  il  conseguimento  della  nomina  a
          maresciallo; 
                  4) non risultino imputati o condannati  ovvero  non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
          o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                  5)  non  siano  sottoposti   ad   un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
                  6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 
                  7)  non   siano   stati   dichiarati   non   idonei
          all'avanzamento al grado superiore, ovvero,  se  dichiarati
          non idonei  al  grado  superiore,  abbiano  successivamente
          conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  siano  trascorsi
          almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
                  8) siano in possesso di un  diploma  di  istruzione
          secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
          qualora partecipano al concorso  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della  laurea  triennale
          in discipline economico-giuridiche qualora  partecipano  al
          concorso di cui al successivo comma 1, lettera b),  n.  2),
          dello stesso articolo 35; 
                  8-bis)    siano    riconosciuti     in     possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
          che, oltre a possedere i requisiti di cui  alla  precedente
          lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
          nel Corpo. 
              5-bis.  Gli  aspiranti  che   presentano   domanda   di
          partecipazione per un  contingente  diverso  da  quello  di
          appartenenza  non  sono  ammessi   ai   concorsi   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b). 
              5-ter.  I  brigadieri  capo  possono  partecipare,  per
          ciascun  anno,  soltanto  ad  uno  dei  concorsi   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b). 
              6. Con determinazione  del  comandante  generale  della
          Guardia di finanza puo' essere disposta, in  ogni  momento,
          l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35,  comma
          1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  44  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori  del
          concorso di cui  all'articolo  35,  comma  1,  lettera  a),
          frequentano   un   corso   di   formazione   a    carattere
          universitario, anche per il conseguimento della  laurea  in
          discipline  economico-giuridiche,   che   ha   durata   non
          inferiore  a  due  anni  accademici  e  si  svolge  con  le
          modalita' e in base ai programmi stabiliti  dal  Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              2.  Sono  ammessi  al   secondo   anno   di   corso   i
          frequentatori dichiarati idonei al termine del  primo  anno
          di corso. 
              3. Ai frequentatori dichiarati idonei  al  termine  del
          secondo anno di corso viene conferito,  con  determinazione
          del Comandante generale della guardia di finanza, il  grado
          di maresciallo nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie
          del biennio, con decorrenza dal giorno successivo alla data
          in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima
          ovvero di seconda sessione. 
              3-bis.  Le  graduatorie  del  biennio  del  contingente
          ordinario e del contingente di mare sono determinate  dalla
          media  aritmetica  dei  punti  complessivi  di   classifica
          assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 
              3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo  formativo,
          i marescialli sono nuovamente  iscritti  in  ruolo  secondo
          l'ordine determinato dalle graduatorie finali. 
              4. Le graduatorie finali del  contingente  ordinario  e
          del  contingente  di  mare  sono  determinate  dalla  media
          aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al
          termine di ciascun anno di corso. 
              4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di
          corso eccedente il biennio alla data di termine  del  ciclo
          formativo  e'  nuovamente  iscritto  in  ruolo  secondo  la
          posizione di graduatoria nell'ambito del corso  originario,
          determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di
          classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso. 
              4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza  di  un
          anno di corso eccedente il biennio e'  nuovamente  iscritto
          in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso. 
              5. I frequentatori del corso che al termine del secondo
          anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
          sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati  idonei
          nella  prima  sessione.  Il  frequentatore  dichiarato  non
          idoneo al termine del primo o del secondo  anno  di  corso,
          puo' ripetere un solo anno di corso. 
              6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
          e' sospeso con determinazione del Comandante generale della
          Guardia di finanza nel caso in  cui  il  frequentatore  del
          corso, dichiarato idoneo ai sensi  del  comma  3,  venga  a
          trovarsi in una delle situazioni di  cui  all'articolo  55,
          comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto. 
              7.  Al  venir  meno  delle  singole  cause   impeditive
          richiamate al comma 6, purche' sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del  corso
          deve vedersi attribuire la  nomina  a  maresciallo  con  la
          stessa decorrenza che gli  sarebbe  spettata  qualora  tale
          nomina non fosse stata sospesa.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  45  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 45 (Rinvio dal corso). - 1. I  frequentatori  del
          corso possono ottenere, a domanda, di essere  rinviati  dal
          corso per rinunzia. 
              2. Sono rinviati dal corso,  d'autorita',  gli  allievi
          marescialli che: 
                a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere
          le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni  del
          grado cui aspirano; 
                b) riportino un punto caratteristico inferiore  a  10
          ventesimi; 
                c)  vengano  riprovati  agli  esami  dopo  aver  gia'
          ripetuto un anno di corso; 
                d) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti,  per
          singolo anno di corso, piu' di novanta giorni, anche se non
          continuativi; 
                d-bis) siano stati,  per  qualsiasi  motivo,  assenti
          alle sessioni di esame. 
              3.  I  frequentatori  rinviati  per  assenze  dovute  a
          infermita' o altre cause indipendenti dalla  loro  volonta'
          sono ammessi, per un massimo di due volte,  a  frequentare,
          nell'anno scolastico  successivo  a  quello  di  cessazione
          della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso
          senza essere considerati ripetenti ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 44. 
              4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono
          adottati con determinazione del comandante  generale  della
          Guardia di finanza.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  48  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio  e  lo
          svolgimento del corso, per l'esclusione  e  per  il  rinvio
          dallo stesso, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  54  del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 54 (Determinazione aliquote di avanzamento). - 1.
          Gli  ispettori  ed  i  sovrintendenti   da   valutare   per
          l'avanzamento devono essere inclusi  in  apposite  aliquote
          determinate  dal  comandante  generale  della  Guardia   di
          finanza con propria determinazione al 31 dicembre  di  ogni
          anno. 
              1-bis.  Il  personale  con  anzianita'  1°  gennaio  e'
          inserito   nell'aliquota    formata    al    31    dicembre
          antecedente.». 
              - Il  testo  dell'articolo  68,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente: 
              «Art. 68 (Riammissione in servizio). - 1. Il  personale
          appartenente  ai  ruoli  "ispettori",  "sovrintendenti"   e
          "appuntati e finanzieri" della  Guardia  di  finanza,  gia'
          posti in congedo a domanda, puo' ottenere  la  riammissione
          in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno
          di eta', sia in  possesso  dell'idoneita'  fisica  e  degli
          altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a
          pena  di  decadenza,  non  sia  trascorso  alla   data   di
          presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno
          dalla data del congedo. 
              Omissis.».