Art. 8 Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 2-ter: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) e' abrogata; 3) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.»; b) all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado» e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea»; c) all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; e) all'articolo 18: 1) al comma 3-bis, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 3-ter: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) e' abrogata; 3) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.»; f) all'articolo 20, comma 1: 1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»; 3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; g) all'articolo 21: 1) al comma 2, lettera c), le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»; h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»; i) all'articolo 28: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera c), le parole: «dai corsi per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»; 1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'»; l) all'articolo 34: 1) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 5-bis: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) e' abrogata; 3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5.»; m) all'articolo 35, comma 1, lettera b): 1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; n) all'articolo 36: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a): 1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»; 1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 1.1.3) dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: «7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;»; 1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» e' aggiunta la seguente: «non»; 2) al comma 5, lettera a): 2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»; 2.2) il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»; 2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 2.4) dopo il numero 8) e' inserito il seguente: «8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;». Conseguentemente, al numero 8), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).» o) all'articolo 44: 1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»; 3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»; 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso. 4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.»; p) all'articolo 45: 1) al comma 2: 1.1) le parole: «i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «gli allievi marescialli»; 1.2) alla lettera d), le parole: «dal corso per piu' di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni»; 1.3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.» Conseguentemente, alla lettera d), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso, le parole: «Essi, pero',» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «il primo o il secondo»; 3) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»; q) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono sostituite dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis,»; r) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»; s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile di valutazione» sono soppresse, le parole: «con riferimento all'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede di» sono sostituite dalla seguente: «medesima»; t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» e' sostituita dalla seguente: «40°»; u) dopo l'articolo 80-bis e' inserito il seguente: «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.».
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri). - 1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta. 2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della "consegna"; 2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis. 2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica. 2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificati dal presente decreto: «Art. 10 (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter. 3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare. 6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione e riduzione di anzianita'. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B". Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti: a) sospeso dall'impiego; b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'; viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva. Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione sospende la valutazione. 2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e data comunicazione al militare interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione. Art. 13 (Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni). - 1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso. 2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive. 3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.». - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 15: «Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni.». - Il testo dell'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; c). d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva; m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. Omissis.»; - Il testo dell'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) sospeso dall'impiego; c) in aspettativa.». - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"). - 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento. 3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo disciplinari piu' gravi della "consegna"; c) (abrogata). 3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.». - Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 59 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). - 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento. 2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'. 3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi , affinche' si proceda al loro scrutinio con nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.». «Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato. 2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo. 3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive. 7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.». «Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni). - 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.». - Il testo dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti). - 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale in servizio permanente che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione; d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa; f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere. Omissis.». - Il testo vigente dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e' il seguente: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». - Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza. 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». - Il testo vigente dell'articolo 68-bis del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente: «Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda: a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo; b) dal contingente di mare a quello ordinario: 1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito. 2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 3. Il transito di contingente e' disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.». - Il testo dell'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), se in servizio permanente, sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. Omissis.». - Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi). - 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate; c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. 3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. Omissis.». - Il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"). - Omissis. 5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della "consegna"; 5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5. Omissis.». - Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso: a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; b) per il 30%, attraverso un concorso interno: 1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a); 2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. Omissis.». - Il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi). - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35; 8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo. 5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza. 2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. 3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie del biennio, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione. 3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali. 4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine di ciascun anno di corso. 4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso. 4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso. 5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso. 6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.». - Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 45 (Rinvio dal corso). - 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', gli allievi marescialli che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi; c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni, anche se non continuativi; d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. 3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. 4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.». - Il testo dell'articolo 48 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Omissis.». - Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 54 (Determinazione aliquote di avanzamento). - 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno. 1-bis. Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.». - Il testo dell'articolo 68, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente: «Art. 68 (Riammissione in servizio). - 1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo. Omissis.».