Art. 9 Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera g-sexies), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 2) al comma 2, le parole: «i diplomi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»; b) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»; c) all'articolo 6-ter: 1) alla rubrica, le parole: «comparti speciale e aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»; 2) al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»; 3) al comma 2, le parole: «comparti speciale o aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»; 4) al comma 4, le parole «, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,» sono soppresse e le parole: «comparto aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»; 5) il comma 5 e' abrogato; d) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine della graduatoria stessa.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»; e) all'articolo 11: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Accademia del ruolo normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «All'atto» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che assorbe quella da espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di nomina»; 2) al comma 2, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi ufficiali», dopo le parole: «6-ter» e' soppressa la virgola «,» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»; 3) al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» e' aggiunta la seguente: «allievi» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»; 4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» e' soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; f) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; g) all'articolo 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»; h) alla tabella 1: 1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianita' minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello e' sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente: 1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»; 1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»; 2) alla colonna 6: 2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»; 2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse; 2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse; 3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente: 3.1) alla nota (i), la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2019»; 3.2) la nota (l) e' sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»; 4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse; 5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse; 6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»; 7) alla nota (3), la parola: «territoriale» e' sostituita dalle seguenti: «di reparto»; 8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»; i) alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), e' aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unita' tra i gradi delle singole specialita' e' stabilita con determinazione del Comandante Generale.»; l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente e' soppressa.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti all'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti. Omissis.». - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso: a) pubblico; b) interno. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare: a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, letteraa), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di "pilota militare" o "comandante di stazione e unita' navale" del Corpo della guardia di finanza; b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, letterab), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.». - Il testo dell'articolo 6-ter del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, letterab), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che: a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, letterab), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso. 3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, letterab), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.». - Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e' il seguente: «Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. Omissis.». - Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 3. Per gli ufficiali di cui all'articolo2161deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo2161deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, letterea),b),d),e) ei) deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo2dellalegge 13 agosto 1984, n. 476e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo40, comma 2, deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.». - Il testo dell'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). - 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 2; c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale. Omissis.». - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto. 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo2145deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo2145, comma 3, deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano. 4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.». Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7: «Art. 7 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore. 2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.».