Art. 9 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 
 
  1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, lettera g-sexies), le parole:  «dal  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 
  2) al comma 2, le parole: «i diplomi  di  laurea»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»; 
  b) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le  parole:  «del  diploma»
sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla  seguente:
«prevista»; 
  c) all'articolo 6-ter: 
  1) alla rubrica, le parole: «comparti speciale e  aeronavale»  sono
sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»; 
  2) al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola:
«previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»; 
  3) al comma 2, le parole: «comparti  speciale  o  aeronavale»  sono
sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»; 
  4) al comma 4, le parole «, a domanda e  previo  parere  favorevole
del Comandante generale della guardia di finanza,» sono  soppresse  e
le parole: «comparto  aeronavale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comparto speciale»; 
  5) il comma 5 e' abrogato; 
    d) all'articolo 9: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  L'accesso  al  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia  di  finanza
avviene, con il grado di tenente, mediante  concorso  per  titoli  ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea
specialistica o magistrale in discipline attinenti  alla  specialita'
per la quale  concorrono  o  anche  di  ulteriori  titoli  di  studio
specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo
5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno  di  eta'.  Per  gli
ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri  del  Corpo
della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente
comma e' elevato a 45 anni.»; 
  2) al comma 2,  dopo  le  parole:  «nell'ordine  della  graduatoria
stessa.» sono aggiunte le  seguenti:  «Gli  effetti  economici  della
nomina  decorrono,  in   ogni   caso,   dalla   data   di   effettivo
incorporamento.»; 
    e) all'articolo 11: 
      1) al comma 1: 
  1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «dell'Accademia  del  ruolo
normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»; 
  1.2) al secondo periodo,  le  parole:  «All'atto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che  assorbe  quella  da
espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di
nomina»; 
  2) al comma 2, le parole: «Gli  ufficiali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Gli  allievi  ufficiali»,  dopo  le  parole:  «6-ter»  e'
soppressa la virgola «,» e dopo le parole: «corso di formazione» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva
ammissione al corso»; 
  3) al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» e'  aggiunta  la
seguente: «allievi» e dopo le  parole:  «corso  di  formazione»  sono
aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva
ammissione al corso»; 
  4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» e'  soppressa  la  virgola
«,» e le parole: «Ministero  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  f) all'articolo 28, comma 1, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento  della
promozione  al   grado   superiore,   i   colonnelli   del   comparto
aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c),  e'  sostituito,  in
fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 
  g) all'articolo 30, dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Il colonnello del ruolo del  maestro  direttore  della  banda
musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai  fini
del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»; 
  h) alla tabella 1: 
      1) alla colonna 4, denominata «Anni  di  anzianita'  minima  di
grado richiesti per inserimento aliquota valutazione  a  scelta»,  la
parola «6» in corrispondenza  del  grado  di  tenente  colonnello  e'
sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente: 
        1.1) alla nota  (f),  le  parole:  «con  4  e  5  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»; 
        1.2) alla  nota  (g),  le  parole:  «6,  7  e  8  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»; 
      2) alla colonna 6: 
        2.1) nell'intestazione,  le  parole:  «in  valutazione»  sono
sostituite dalle parole: «di valutazione»; 
        2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di  cui  almeno
due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le  parole:
«di reparto» sono soppresse; 
        2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni  di  comando»
sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e  le  parole:  «di  reparto»
sono soppresse; 
      3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado  superiore»,
le parole: «12» in corrispondenza del  grado  di  tenente  colonnello
sono  sostituite,  nell'ordine,   dalle   seguenti:   «15»   e   «9».
Conseguentemente: 
        3.1) alla nota (i), la parola:  «2023»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2019»; 
        3.2) la nota (l) e' sostituita dalla seguente: «Ciclo di  due
anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»; 
      4) alle note (n)  e  (o),  le  parole:  «,  nell'ordine,  delle
vacanze  disponibili  nei  singoli  comparti  e,  a  seguire,»   sono
soppresse; 
      5) alla nota (1),  secondo  alinea,  le  parole:  «territoriale
ovvero dal comando di reparto aeronavale» e  la  parola:  «direttivi»
sono soppresse; 
      6) alla nota (2), le parole:  «territoriale  o  speciale»  sono
soppresse e dopo le parole: «qualora il  comando»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «di  reparto  territoriale,  speciale,  di  istruzione   o
aeronavale»; 
      7) alla nota (3), la parola: «territoriale» e' sostituita dalle
seguenti: «di reparto»; 
      8) alla nota  (4),  dopo  le  parole:  «in  aggiunta  al»  sono
inserite le seguenti: «periodo minimo di»; 
    i) alla tabella 4, alla colonna denominata  «Organico»,  dopo  la
parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)».  Conseguentemente
nelle note, dopo la lettera (c), e' aggiunta la seguente: «(c-bis) La
ripartizione delle unita' tra i gradi delle  singole  specialita'  e'
stabilita con determinazione del Comandante Generale.»; 
    l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60»  in  corrispondenza
del grado di sottotenente e' soppressa. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  recante
          «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato   giuridico   e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000,
          n.  78»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per  conseguire  la
          nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo  della
          Guardia di  finanza  e'  necessario  possedere  i  seguenti
          requisiti: 
                a) essere cittadini italiani; 
                b)  essere  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; 
                c) essere riconosciuti in  possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          ufficiale in servizio permanente; 
                d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
                e)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati  decaduti  all'impiego   presso   una   pubblica
          amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 
                f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
                g)  non  essere  imputati,  condannati,  ovvero  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
          ne'  essere  o  essere  stati  sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
                g-bis)  non  essere   stati   dimessi,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia; 
                g-ter) per i militari  in  servizio  permanente,  non
          essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento  ovvero,
          se   dichiarati   non    idonei    all'avanzamento,    aver
          successivamente conseguito un giudizio di idoneita'  e  che
          siano trascorsi almeno cinque anni dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
                g-quater) non aver  riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
                g-quinquies) non essere sottoposti a un  procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave   della   consegna,   a   un
          procedimento disciplinare di  stato  o  a  un  procedimento
          disciplinare ai  sensi  dell'articolo  17  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale; 
                g-sexies)  non  essere  sospesi  dall'impiego  o   in
          aspettativa. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria  di
          secondo grado  richiesti  per  l'ammissione  all'Accademia,
          nonche' le lauree specialistiche o magistrali e  gli  altri
          titoli di studio validi per i concorsi  per  la  nomina  ad
          ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  6  (Ufficiali  del  ruolo  normale).  -  1.  Gli
          ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza sono tratti mediante concorso: 
                a) pubblico; 
                b) interno. 
              3. Nell'ambito dei concorsi  di  cui  al  comma  1,  il
          Comandante  generale  della   guardia   di   finanza   puo'
          destinare: 
                a) fino al 20% dei posti a concorso di cui  al  comma
          1, letteraa),  a  favore  dei  candidati  da  avviare  alla
          specializzazione di  "pilota  militare"  o  "comandante  di
          stazione e  unita'  navale"  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza; 
                b) fino al 25% dei posti a concorso di cui  al  comma
          1, letterab), a favore degli appartenenti  al  Corpo  della
          guardia di finanza  dei  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
          appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica
          o magistrale prevista dal decreto di  cui  all'articolo  5,
          comma  2,  che  abbiano  frequentato  specifici  corsi   di
          specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia'
          impiegati  per  almeno  un   quinquennio   nella   relativa
          specializzazione  e  che  abbiano   riportato   nell'ultimo
          biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla
          media" o equivalente.». 
              - Il  testo  dell'articolo  6-ter  del  citato  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo
          normale - comparto speciale).  -  1.  Al  concorso  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, letterab), possono partecipare gli
          appartenenti  alla  Guardia   di   finanza,   in   servizio
          permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti,  appuntati
          e  finanzieri,  in  possesso  di  laurea  specialistica   o
          magistrale prevista dal  decreto  di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, che: 
                a) abbiano almeno 30  anni  di  eta'  e  non  abbiano
          superato il 45°  anno  alla  data  indicata  nel  bando  di
          concorso; 
                b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica
          finale  non  inferiore   a   "superiore   alla   media"   o
          equivalente. 
              2. I vincitori del  concorso  di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, letterab), sono ammessi alla frequenza di un corso
          presso l'Accademia della Guardia di finanza di  durata  non
          inferiore a un anno, al termine  del  quale  sono  nominati
          sottotenenti  del  ruolo  normale  -  comparto  speciale  e
          iscritti in ruolo secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
          fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione  del
          medesimo corso. 
              3. Ai frequentatori del corso di  cui  al  comma  2  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il  decreto  di
          cui all'articolo 6-bis,  comma  12,  sono  disciplinate  le
          modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle  di
          formazione  della  graduatoria,  nonche'  le  cause  e   le
          procedure di rinvio ed  espulsione  dei  frequentatori.  Le
          materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza. 
              4. Il frequentatore del corso di Accademia  di  cui  al
          comma 2, vincitore del concorso ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 3, letterab), che perde in via definitiva l'idoneita'
          psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di
          cui al comma 2 permanendo  nel  ruolo  normale  -  comparto
          speciale.». 
              - Il testo dell'articolo 9, commi  1  e  2  del  citato
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e' il seguente: 
              «Art.       9        (Ufficiali        del        ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
          finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini in possesso di laurea specialistica o  magistrale
          in discipline  attinenti  alla  specialita'  per  la  quale
          concorrono  o  anche  di   ulteriori   titoli   di   studio
          specialistici o abilitativi, previsti dal  decreto  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, che non abbiano  superato  il  35°
          anno di eta'. Per  gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli
          appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza
          il limite massimo di eta'  di  cui  al  presente  comma  e'
          elevato a 45 anni. 
              2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti,  se  non  diversamente  stabilito,   alla   data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  A  parita'  di  merito
          costituisce titolo preferenziale l'aver  prestato  servizio
          senza demerito  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza.  I
          candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito
          del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla  frequenza
          di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
          conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita  medica
          di incorporamento e sottoscrizione della  prescritta  ferma
          di servizio di cui  all'articolo  11,  nominati  tenenti  a
          decorrere dalla data di inizio del corso  di  formazione  e
          iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
          effetti economici della nomina  decorrono,  in  ogni  caso,
          dalla data di  effettivo  incorporamento.  Al  termine  del
          corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
          base al punteggio  conseguito  nella  graduatoria  di  fine
          corso. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Obblighi  di  servizio).  -  1.  Gli  allievi
          ufficiali reclutati  ai  sensi  dell'articolo  6-bis  hanno
          l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al  corso,
          una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a  sottotenente
          hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
          che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data
          di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
          per la nomina a ufficiale. 
              2.   Gli   allievi   ufficiali   reclutati   ai   sensi
          dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una  ferma
          di  sette  anni  decorrente  dall'inizio   del   corso   di
          formazione ovvero, se posteriore, dalla data  di  effettiva
          ammissione al corso. 
              2-bis.  Gli  ufficiali  allievi  reclutati   ai   sensi
          dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una  ferma  di
          sette anni decorrente dall'inizio del corso  di  formazione
          ovvero, se posteriore, dalla data di  effettiva  ammissione
          al corso. Tale obbligo di servizio costituisce  presupposto
          per la nomina a ufficiale. 
              3. Per gli ufficiali di cui  all'articolo2161deldecreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di
          ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono  quella
          da espletare ai sensi del comma 1. 
              4. Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi  a
          frequentare corsi di elevato livello tecnico  professionale
          o  destinati  ad  incarichi  particolarmente   qualificanti
          all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
          una ferma di cinque anni che decorre dalla data: 
                a. di conclusione dei corsi stessi  o  da  quella  di
          cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; 
                b. del  provvedimento  di  rinvio  o  espulsione  dai
          corsi; 
                c. di presentazione della domanda di  dimissione  dal
          corso. 
              5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
          alla ferma eventualmente in atto. 
              6. I corsi e gli incarichi  di  cui  al  comma  4  sono
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
              6-bis. Ai fini del completamento dei periodi  di  ferma
          di cui al presente  articolo  e  all'articolo2161deldecreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i  periodi
          di aspettativa, a eccezione di quelli di  cui  all'articolo
          884, comma 2, letterea),b),d),e) ei) deldecreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi  di  frequenza  dei
          corsi    di     dottorato     di     ricerca     di     cui
          all'articolo2dellalegge 13 agosto 1984, n. 476e  dei  corsi
          per  la  formazione  specialistica  dei   medici   di   cui
          all'articolo40, comma 2, deldecreto legislativo  17  agosto
          1999, n. 368.». 
              - Il  testo  dell'articolo  28,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 28 (Formazione delle aliquote e  valutazione).  -
          1. Il 30 settembre di ogni  anno,  il  Comandante  Generale
          della  Guardia  di  finanza,  con  propria  determinazione,
          indica gli ufficiali da  valutare  per  la  formazione  dei
          quadri  di  avanzamento  per  l'anno  successivo.  In  tali
          determinazioni sono inclusi: 
                a) gli ufficiali non ancora valutati che,  alla  data
          suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni  prescritte
          dall'articolo 27; 
                b) gli ufficiali gia' giudicati idonei  non  iscritti
          in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche'  non
          abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
          avanzamento ai gradi di generale  del  ruolo  normale.  Nel
          computo delle sei  valutazioni  si  tiene  conto  anche  di
          quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
          decreto; 
                c) gli ufficiali da  valutare  o  rivalutare  perche'
          sono venute a cessare le cause che ne  avevano  determinato
          la sospensione della valutazione o della promozione e,  nel
          caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi  della
          legge sullo stato degli  ufficiali,  sempre  che  risultino
          piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi,
          altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 18, comma 2; 
                c-bis) nell'anno in cui e' previsto  il  conferimento
          della promozione  al  grado  superiore,  i  colonnelli  del
          comparto aeronavale. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei  gradi  in  cui
          l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
          fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle  tabelle
          1 e 4 allegate al presente decreto. 
              2. Le  promozioni  ad  anzianita'  sono  conferite  con
          decorrenza  dal  giorno  del  compimento  delle  anzianita'
          richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna  12
          della tabella 4, allegate al presente decreto. 
              3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2  sono  conferite
          anche in soprannumero agli organici  previsti  dalle  norme
          vigenti. Le  eventuali  eccedenze  che  si  determinano  in
          applicazione delle norme di  cui  al  presente  comma  sono
          assorbite con  le  vacanze  che  si  verificano  per  cause
          diverse  da  quelle  determinate  dalle  promozioni,  salvo
          l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri  di
          cui al comma 4 e dell'articolo2145deldecreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66. 
              4. Qualora il  conferimento  delle  promozioni  annuali
          determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
          rispetto agli organici  di  legge,  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo2145, comma 3, deldecreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66, il collocamento in aspettativa  per  riduzione
          di quadri e' effettuato solo nel caso in  cui  la  predetta
          eccedenza  non  possa  essere  assorbita  nelle   dotazioni
          complessive del grado fissate dal presente  decreto  per  i
          ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si
          determinano  eccedenze  non  totalmente  riassorbibili,  e'
          collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri,  se
          colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano  e,  a
          parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero,
          se generale, l'ufficiale che, tra quelli  con  la  maggiore
          anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
          sia anagraficamente il piu' anziano. 
              4-bis. Il colonnello del ruolo  del  maestro  direttore
          della banda musicale del Corpo della guardia di finanza  di
          cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  27  febbraio
          1991, n. 79 non e' computato  ai  fini  del  calcolo  delle
          eccedenze di cui al comma 4.». 
              Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
          "Riordinamento  della  banda  musicale  della  Guardia   di
          finanza", e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7: 
              «Art. 7 (Ruolo del maestro direttore). -  1.  Il  ruolo
          del maestro direttore della banda musicale della Guardia di
          finanza  si  articola  nell'unica  qualifica   di   maestro
          direttore. 
              2. Al maestro direttore  sono  attribuite  le  funzioni
          specifiche  di  concertazione,  strumentazione,  cura   del
          repertorio,  direzione  artistica   e   musicale   con   le
          responsabilita' ad esse attinenti.».