Art. 8 
 
            Modifiche al Capo III del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 97 
 
  1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio  2017,
n. 97, e' sostituita dalla seguente: «Ruoli ad esaurimento». 
  2. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad  esaurimento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).  -  1.  I  ruoli  speciali
antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, istituiti ai sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  sono  riarticolati  come  di
seguito: 
  a) ruolo dei vigili del fuoco AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di
vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco
coordinatore AIB; 
  b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  AIB,  distinto  nelle
qualifiche di capo squadra AIB,  capo  squadra  esperto  AIB  e  capo
reparto AIB; 
  c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle  qualifiche
di ispettore antincendi  AIB,  ispettore  antincendi  esperto  AIB  e
ispettore antincendi coordinatore AIB; 
  d) ruolo dei direttivi  AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  vice
direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB; 
  e) ruolo dei dirigenti AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  primo
dirigente AIB e dirigente superiore AIB; 
  f) ruolo dei direttivi  speciali  antincendi  AIB,  distinto  nelle
qualifiche di  vice  direttore  speciale  antincendi  AIB,  direttore
speciale antincendi AIB e direttore coordinatore speciale  antincendi
AIB. 
  2. Il personale  gia'  inquadrato  nei  ruoli  ad  esaurimento  AIB
secondo le  corrispondenze  indicate  nella  tabella  B  allegata  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' reinquadrato nei ruoli
e nelle qualifiche istituite con il presente articolo  ai  sensi  del
titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
mantiene la stessa anzianita' di  servizio  e  lo  stesso  ordine  di
ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per
i  corrispondenti  ruoli  e  qualifiche  del  personale  che  espleta
funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico,
polizia  giudiziaria,  progressione   in   carriera   e   trattamento
economico. Il medesimo personale  continua  a  svolgere  le  funzioni
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
177. 
  3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi  nei
ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo,  restano  ferme
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
  4. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  AIB,
eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad  esaurimento
AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del  personale
dei ruoli ordinari  del  Corpo  nazionale,  senza  pregiudizio  della
progressione in carriera  del  personale  dei  ruoli  ad  esaurimento
AIB.». 
  3. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.
97, sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). -  1.
In relazione alla soppressione di ruoli e  qualifiche  del  personale
del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  disposta  nel  presente
decreto,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  13,  sono
istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato  il  personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: 
  a) ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  che  espletano
funzioni operative; 
  b) ruoli  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale
specialista; 
  c) ruoli  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale
tecnico-professionale che  espleta  funzioni  logistico-gestionali  e
informatiche; 
  d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti
medici; 
  e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti
ginnico-sportivi. 
  Art. 13-ter  (Ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  che
espletano funzioni  operative).  -  1.  In  un'apposita  sezione  del
comparto di negoziazione del  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  istituito  il  ruolo  ad
esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni  operative,
articolato nelle seguenti qualifiche: 
  1) vice direttore speciale; 
  2) direttore speciale; 
  3) direttore coordinatore speciale. 
  2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica  di
ispettore antincendi esperto e' inquadrato nella istituita  qualifica
ad esaurimento di vice direttore  speciale,  collocandosi  nel  ruolo
dopo il personale di cui al comma 4. 
  3. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio  e  che  sia  in
possesso di laurea in ingegneria o architettura, e' inquadrato  nella
istituita  qualifica  ad  esaurimento  di  vice  direttore  speciale,
collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2. 
  4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore
speciale. 
  5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato due anni e meno  di  sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica ad esaurimento di direttore speciale. 
  6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio  nella
qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento  di
direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo  il  personale  di
cui ai commi 8 e 7. 
  7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  ad  esaurimento  di
direttore coordinatore  speciale,  collocandosi  nel  ruolo  dopo  il
personale di cui al comma 8. 
  8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica  ad
esaurimento di direttore coordinatore speciale. 
  9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5  conserva,  ai
fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore,   l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  11. La promozione alla qualifica di direttore speciale e' conferita
a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali
che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e
che nel  triennio  precedente  non  abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale
e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai  direttori
speciali che abbiano maturato cinque anni e  sei  mesi  di  effettivo
servizio nella qualifica e che nel triennio  precedente  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria. 
  13. Al personale di cui al presente  articolo  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo  servizio  nelle  qualifiche  del  ruolo  ad
esaurimento e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale;  al  medesimo
personale e'  attribuito  un  ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo
ventisei anni di effettivo servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non
sono attribuiti al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i  criteri
di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  15. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  16. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
ispettori  antincendi  ai  sensi  dell'articolo   247   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  17. Il personale di cui al presente  articolo,  ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  222,  comma   1,   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione  alla
qualificazione  professionale  posseduta,  le   funzioni   implicanti
autonoma responsabilita'  decisionale  e  specifica  professionalita'
inerenti ai compiti istituzionali  del  Corpo  nazionale,  secondo  i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati  alla
qualifica ricoperta. Il personale del ruolo  dei  direttivi  speciali
riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei  limiti
di competenza previsti per il  ruolo  di  appartenenza.  Il  medesimo
personale esercita le predette funzioni coadiuvando per  gli  aspetti
organizzativi,  procedurali   e   di   gestione   generali;   svolge,
nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di  direzione  di
unita' organizzative, previste per il ruolo  di  appartenenza,  e  di
distretti;  esercita  compiti  di  pianificazione,  coordinamento   e
controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con
diretta responsabilita' per le direttive impartite, per  i  risultati
conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza  esterna,  delegati  dal
dirigente;  svolge  gli  incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una
specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata
ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso
tecnico  urgente  e,  ove  necessario,  ne   assume   la   direzione;
nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di  protezione  civile
propone piani di intervento  ed  effettua  con  piena  autonomia  gli
interventi  nell'ambito  di  competenza;  in  caso  di  emergenze  di
protezione civile,  puo'  essergli  affidata  la  responsabilita'  di
gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita'  di
indirizzo, coordinamento e  gestione  connesse  al  funzionamento  di
servizi  specialistici  e  specializzati,   anche   a   seguito   del
superamento di percorsi  di  qualificazione  e  professionalizzazione
nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti
a rilevanza esterna in materia di  prevenzione  incendi;  svolge,  in
relazione alla qualificazione professionale posseduta,  attivita'  di
studio  e  di  ricerca,  attivita'  ispettive  e  specialistiche   di
particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le
fasi  di  sperimentazione,  implementazione,  verifica  e  controllo;
predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone  risultati  e
costi; partecipa alle procedure  contrattuali  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e  forniture  e  alle  procedure  di  acquisto,  alle
attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge,  in
relazione alla professionalita' posseduta,  compiti  di  gestione  ed
attuazione dell'attivita' di istruzione e  formazione  del  personale
del Corpo nazionale  e  partecipa  in  qualita'  di  componente  alle
commissioni d'esame. 
  18. Fino alla cessazione dal servizio del personale  inquadrato  ai
sensi  del  presente  articolo  e'  reso  indisponibile   un   numero
finanziariamente  equivalente  di  posti  nel  ruolo  dei   direttivi
aggiunti e, per  le  unita'  in  eccedenza  rispetto  alla  dotazione
organica  del  predetto  ruolo  dei  direttivi  aggiunti,   e'   reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di  posti  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. 
  19.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  sono  conferite,  in   via
transitoria, al personale di cui al presente articolo. 
  Art. 13-quater (Ruoli ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del
personale specialista aeronavigante). - 1. In un'apposita sezione del
comparto di negoziazione del  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti  ruoli
ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale  specialista
aeronavigante: 
    a)  Ruolo  dei  direttivi  speciali  dei  piloti  di  aeromobile,
articolato in tre qualifiche: 
  1) pilota di aeromobile vice direttore speciale; 
  2) pilota di aeromobile direttore speciale; 
  3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale; 
    b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di  aeromobile,
articolato in tre qualifiche: 
  1) specialista di aeromobile vice direttore speciale; 
  2) specialista di aeromobile direttore speciale; 
  3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 
  2. Il  personale  specialista  aeronavigante  che  presta  servizio
presso i reparti volo ovvero presso gli  uffici  del  servizio  aereo
della direzione centrale  per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e
l'antincendio boschivo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  e'  inquadrato   nelle
qualifiche dei ruoli di cui al comma 1  secondo  quanto  indicato  ai
commi seguenti. 
  3. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal  1°
gennaio 2006 ovvero che  abbia  maturato  trenta  anni  di  effettivo
servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota
o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle
qualifiche ad esaurimento di  pilota  di  aeromobile  vice  direttore
speciale e di specialista  di  aeromobile  vice  direttore  speciale,
collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 
  4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia meno di due anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e
che sia in possesso del brevetto e  della  licenza  di  pilota  o  di
specialista di  aeromobile,  e'  inquadrato,  rispettivamente,  nelle
qualifiche ad esaurimento di  pilota  di  aeromobile  vice  direttore
speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale. 
  5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato due anni e meno  di  sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto
e della  licenza  di  pilota  o  di  specialista  di  aeromobile,  e'
inquadrato,  rispettivamente,  nelle  qualifiche  ad  esaurimento  di
pilota  di  aeromobile  direttore  speciale  e  di   specialista   di
aeromobile direttore speciale. 
  6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio  nella
qualifica e che sia in possesso  del  brevetto  e  della  licenza  di
pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile,  e'  inquadrato,
rispettivamente,  nelle  qualifiche  ad  esaurimento  di  pilota   di
aeromobile  direttore  coordinatore  speciale  e  di  specialista  di
aeromobile direttore coordinatore speciale,  collocandosi  nel  ruolo
dopo il personale di cui ai commi 8 e 7. 
  7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo, in possesso del  brevetto  e  della  licenza  di  pilota  o  di
specialista di  aeromobile,  e'  inquadrato,  rispettivamente,  nelle
qualifiche  ad  esaurimento  di  pilota   di   aeromobile   direttore
coordinatore  speciale  e  di  specialista  di  aeromobile  direttore
coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo  il  personale  di
cui al comma 8. 
  8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e  della  licenza
di  pilota  o  di   specialista   di   aeromobile,   e'   inquadrato,
rispettivamente,  nelle  qualifiche  ad  esaurimento  di  pilota   di
aeromobile  direttore  coordinatore  speciale  e  di  specialista  di
aeromobile direttore coordinatore speciale. 
  9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. Il personale  inquadrato  ai  sensi  dei  commi  4  e  5
conserva, ai  fini  della  progressione  alle  qualifiche  superiori,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  10. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore
speciale  e  di  specialista  di  aeromobile  direttore  speciale  e'
conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente,
ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di
aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica e che,  nel  triennio  precedente,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. 
  11. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore
coordinatore  speciale  e  di  specialista  di  aeromobile  direttore
coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto,  secondo  l'ordine
di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali
e agli specialisti  di  aeromobile  direttori  speciali  che  abbiano
maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica
e che, nel triennio precedente, non abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  12. Al personale di cui al presente  articolo  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo  servizio  nelle  qualifiche  dei  ruoli  ad
esaurimento e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale;  al  medesimo
personale e'  attribuito  un  ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo
ventisei anni di effettivo servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non
sono attribuiti al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i  criteri
di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  14. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  15. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo ai sensi dei commi 13 e  14  e'  inquadrato  secondo  quanto
indicato al comma seguente. 
  16. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) ispettore antincendi esperto, che  sia  stato  inquadrato  nella
predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero  che  abbia
maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso  del
brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e'
inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota  di
aeromobile ispettore coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile
ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il  personale  di
cui alla lettera b); 
  b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della
licenza di pilota o di  specialista  di  aeromobile,  e'  inquadrato,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota  di  aeromobile
ispettore coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile  ispettore
coordinatore; 
  c) sostituto direttore antincendi capo  e  di  sostituto  direttore
antincendi capo denominato "esperto",  in  possesso  del  brevetto  e
della  licenza  di  pilota  o  di  specialista  di   aeromobile,   e'
inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota  di
aeromobile ispettore coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile
ispettore   coordinatore   con   l'attribuzione   di    uno    scatto
convenzionale. 
  17. Il personale specialista aeronavigante  ad  esaurimento  presta
servizio presso i reparti volo e puo'  essere  impiegato  presso  gli
uffici del servizio aereo della direzione centrale  per  l'emergenza,
il soccorso tecnico e l'antincendio  boschivo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge
le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, nell'ambito delle materie  attinenti  alla  specialita'
posseduta. 
  18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato  nei
ruoli  di  cui  al  comma  1,  e'  reso   indisponibile   un   numero
finanziariamente equivalente di posti nella  qualifica  iniziale  dei
ruoli delle specialita' aeronaviganti. 
  19.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-quinquies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali  del
personale specialista elisoccorritore). - 1. In  un'apposita  sezione
del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  istituito  il  ruolo  ad
esaurimento  dei  direttivi  speciali   del   personale   specialista
elisoccorritore, articolato in tre qualifiche: 
  1) elisoccorritore vice direttore speciale; 
  2) elisoccorritore direttore speciale; 
  3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 
  2. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal  1°
gennaio 2006 ovvero che  abbia  maturato  trenta  anni  di  effettivo
servizio e che sia in possesso della specializzazione  speleo  alpino
fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica  ad
esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale,  collocandosi
nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 
  3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia meno di due anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e
che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale  di
livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad  esaurimento
di elisoccorritore vice direttore speciale. 
  4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato due anni e meno  di  sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella  qualifica  e  che  sia  in  possesso  della
specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato,
a  domanda,  nella  qualifica  ad  esaurimento   di   elisoccorritore
direttore speciale. 
  5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio  nella
qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo  alpino
fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica  ad
esaurimento  di  elisoccorritore  direttore  coordinatore   speciale,
collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6. 
  6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo, in possesso della specializzazione speleo  alpino  fluviale  di
livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad  esaurimento
di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi  nel
ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 
  7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione  speleo
alpino fluviale di  livello  2B,  e'  inquadrato,  a  domanda,  nella
qualifica ad esaurimento di  elisoccorritore  direttore  coordinatore
speciale. 
  8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. Il personale  inquadrato  ai  sensi  dei  commi  3  e  4
conserva,  ai  fini  della  promozione  alle  qualifiche   superiori,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  9.  La  promozione  alla  qualifica  di  elisoccorritore  direttore
speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli
elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni
di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. 
  10. La  promozione  alla  qualifica  di  elisoccorritore  direttore
coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto,  secondo  l'ordine
di  ruolo,  agli  elisoccorritori  direttori  speciali  che   abbiano
maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica
e che, nel triennio precedente, non abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  11. Al personale di cui al presente  articolo  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo  servizio  nelle  qualifiche  del  ruolo  ad
esaurimento e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale;  al  medesimo
personale e'  attribuito  un  ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo
ventisei anni di effettivo servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non
sono attribuiti al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i  criteri
di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  13. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  14. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
ispettori  antincendi,  ai  sensi  dell'articolo  247   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  15. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento  presta
servizio presso i reparti volo e puo'  essere  impiegato  presso  gli
uffici del servizio aereo della direzione centrale  per  l'emergenza,
il soccorso tecnico e l'antincendio  boschivo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge
le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, nell'ambito delle materie  attinenti  alla  specialita'
posseduta. 
  16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato  nel
ruolo  di  cui  al  comma  1,  e'  reso   indisponibile   un   numero
finanziariamente equivalente di posti nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli specialisti elisoccorritori. 
  17.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-sexies (Ruoli ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del
personale specialista nautico).  -  1.  In  un'apposita  sezione  del
comparto di negoziazione del  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti  ruoli
ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale  specialista
nautico: 
    a)  Ruolo  dei  direttivi  speciali  dei  nautici   di   coperta,
articolato in tre qualifiche: 
  1) nautico di coperta vice direttore speciale; 
  2) nautico di coperta direttore speciale; 
  3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale; 
    b)  Ruolo  dei  direttivi  speciali  dei  nautici  di   macchina,
articolato in tre qualifiche: 
  1) nautico di macchina vice direttore speciale; 
  2) nautico di macchina direttore speciale; 
  3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 
  2. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal  1°
gennaio 2006 ovvero che  abbia  maturato  trenta  anni  di  effettivo
servizio e che sia in possesso  di  brevetto  e  di  abilitazione  di
nautico di coperta  o  di  nautico  di  macchina,  e'  inquadrato,  a
domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche  ad  esaurimento
di nautico di  coperta  vice  direttore  speciale  e  di  nautico  di
macchina vice direttore speciale,  collocandosi  nel  ruolo  dopo  il
personale di cui al comma 3. 
  3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia meno di due anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e
che sia in possesso di brevetto  e  di  abilitazione  di  nautico  di
coperta  o  di  nautico  di  macchina,  e'  inquadrato,  a   domanda,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico
di coperta vice direttore speciale e  di  nautico  di  macchina  vice
direttore speciale. 
  4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato due anni e meno  di  sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di  brevetto
e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina,  e'
inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad
esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico  di
macchina direttore speciale. 
  5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio  nella
qualifica e che sia in possesso di  brevetto  e  di  abilitazione  di
nautico di coperta  o  di  nautico  di  macchina,  e'  inquadrato,  a
domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche  ad  esaurimento
di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di
macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo
il personale di cui ai commi 7 e 6. 
  6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta
o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda,  rispettivamente,
nelle istituite qualifiche  ad  esaurimento  di  nautico  di  coperta
direttore coordinatore speciale e di nautico  di  macchina  direttore
coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo  il  personale  di
cui al comma 7. 
  7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di  abilitazione
di nautico di coperta o di nautico  di  macchina,  e'  inquadrato,  a
domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche  ad  esaurimento
di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di
macchina direttore coordinatore speciale. 
  8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. Il personale  inquadrato  ai  sensi  dei  commi  3  e  4
conserva,  ai  fini  della  promozione  alle  qualifiche   superiori,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  9. La promozione alle qualifiche di nautico  di  coperta  direttore
speciale e di nautico di macchina direttore speciale e'  conferita  a
ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai  nautici
di coperta vice direttori speciali e  ai  nautici  di  macchina  vice
direttori  speciali  che  abbiano  maturato  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria. 
  10. La promozione alle qualifiche di nautico di  coperta  direttore
coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore
speciale e' conferita a ruolo  aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,
rispettivamente, ai  nautici  di  coperta  direttori  speciali  e  ai
nautici di macchina direttori speciali che  abbiano  maturato  cinque
anni e sei mesi di effettivo servizio  nella  qualifica  e  che,  nel
triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  11. Al personale di cui al presente  articolo  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo  servizio  nelle  qualifiche  dei  ruoli  ad
esaurimento e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale;  al  medesimo
personale e'  attribuito  un  ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo
ventisei anni di effettivo servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non
sono attribuiti al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i  criteri
di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  13. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  14. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
ispettori  antincendi,  ai  sensi  dell'articolo  247   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  15. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio
presso i distaccamenti portuali e puo' essere  impiegato  presso  gli
uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza,
il soccorso tecnico e l'antincendio  boschivo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge
le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, nell'ambito delle materie  attinenti  alla  specialita'
posseduta. 
  16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato  nei
ruoli  di  cui  al  comma  1,  e'  reso   indisponibile   un   numero
finanziariamente equivalente di posti nella  qualifica  iniziale  dei
ruoli delle specialita' nautiche. 
  17.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-septies (Ruolo ad esaurimento dei  direttivi  speciali  del
personale specialista sommozzatore). - 1. In un'apposita sezione  del
comparto di negoziazione del  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  istituito  il  ruolo  ad
esaurimento  dei  direttivi  speciali   del   personale   specialista
sommozzatore, articolato in tre qualifiche: 
  1) sommozzatore vice direttore speciale; 
  2) sommozzatore direttore speciale; 
  3) sommozzatore direttore coordinatore speciale. 
  2. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal  1°
gennaio 2006 ovvero che  abbia  maturato  trenta  anni  di  effettivo
servizio e che sia  in  possesso  del  brevetto  di  sommozzatore  e'
inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice
direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale  di  cui
al comma 3. 
  3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che  sia  in
possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella
istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale. 
  4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato due anni e meno  di  sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto
di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella  istituita  qualifica
di sommozzatore direttore speciale. 
  5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi,
che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio  nella
qualifica e che sia in  possesso  del  brevetto  di  sommozzatore  e'
inquadrato, a domanda,  nella  istituita  qualifica  di  sommozzatore
direttore coordinatore speciale. 
  6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo, in possesso del brevetto  di  sommozzatore,  e'  inquadrato,  a
domanda,  nella  istituita  qualifica   di   sommozzatore   direttore
coordinatore speciale. 
  7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
capo denominato "esperto", in possesso del brevetto  di  sommozzatore
e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica  di  sommozzatore
direttore coordinatore speciale. 
  8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. Il personale  inquadrato  ai  sensi  dei  commi  3  e  4
conserva,  ai  fini  della  promozione  alle  qualifiche   superiori,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  9. Al personale  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali  del  personale
specialista in materia di progressione  in  carriera  e  attribuzione
degli scatti convenzionali. 
  10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  11. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  12. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi
dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  13. Il personale specialista  sommozzatore  ad  esaurimento  presta
servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato  presso
gli uffici del servizio sommozzatori  della  direzione  centrale  per
l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e  l'antincendio  boschivo   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del  decreto
legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  nell'ambito  delle  materie
attinenti alla specialita' posseduta. 
  14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato  nel
ruolo  di  cui  al  comma  1,  e'  reso   indisponibile   un   numero
finanziariamente equivalente di posti nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli specialisti sommozzatori. 
  15.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-octies (Ruoli ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del
personale     tecnico-professionale     che     espleta      funzioni
logistico-gestionali e informatiche). - 1. In un'apposita sezione del
comparto di negoziazione del  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti  ruoli
ad  esaurimento  del  personale  tecnico-professionale,  che  espleta
funzioni logistico-gestionali e informatiche: 
    a) Ruolo ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale
tecnico-professionale  che  espleta  funzioni   logistico-gestionali,
articolato nelle seguenti qualifiche: 
  1) vice direttore speciale logistico-gestionale; 
  2) direttore speciale logistico-gestionale; 
  3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale; 
    b) Ruolo ad esaurimento  dei  direttivi  speciali  del  personale
tecnico-professionale che espleta funzioni  informatiche,  articolato
nelle seguenti qualifiche: 
  1) vice direttore speciale informatico; 
  2) direttore speciale informatico; 
  3) direttore coordinatore speciale informatico. 
  2.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile     esperto     o      di      collaboratore
tecnico-informatico  esperto,  che  abbia  maturato  trenta  anni  di
effettivo servizio e che sia in possesso di  laurea,  e'  inquadrato,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad  esaurimento  di  vice
direttore speciale logistico-gestionale  e  vice  direttore  speciale
informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma
3. 
  3.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile      o      di      sostituto      direttore
tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio
nella qualifica,  e'  inquadrato,  rispettivamente,  nelle  istituite
qualifiche   ad    esaurimento    di    vice    direttore    speciale
logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico. 
  4.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile      o      di      sostituto      direttore
tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni
e sei mesi di effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato,
rispettivamente,  nelle  istituite  qualifiche  ad   esaurimento   di
direttore  speciale   logistico-gestionale   e   direttore   speciale
informatico. 
  5.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile      o      di      sostituto      direttore
tecnico-informatico, che abbia maturato sette  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica, e'  inquadrato,  rispettivamente,
nelle istituite qualifiche ad esaurimento di  direttore  coordinatore
speciale  logistico-gestionale  e  direttore  coordinatore   speciale
informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui i  commi
7 e 6. 
  6.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile    capo    o    di    sostituto    direttore
tecnico-informatico  capo,  e'  inquadrato,  rispettivamente,   nelle
istituite  qualifiche  ad  esaurimento  di   direttore   coordinatore
speciale  logistico-gestionale  e  direttore  coordinatore   speciale
informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma
7. 
  7.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile capo denominato  «esperto»  o  di  sostituto
direttore   tecnico-informatico   capo   denominato   "esperto"    e'
inquadrato,   rispettivamente,   nelle   istituite   qualifiche    ad
esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e
direttore coordinatore speciale informatico. 
  8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e  4  conserva,  ai
fini  della  progressione  alle  qualifiche  superiori,  l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  10.  La  promozione   alle   qualifiche   di   direttore   speciale
logistico-gestionale e di direttore speciale informatico e' conferita
a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente,  ai  vice
direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori  speciali
informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella
qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  11.  La  promozione  alle  qualifiche  di  direttore   coordinatore
speciale logistico-gestionale e di  direttore  coordinatore  speciale
informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,
rispettivamente, ai  direttori  speciali  logistico-gestionali  e  ai
direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei
mesi di effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che,  nel  triennio
precedente, non abbiano riportato una sanzione  disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  12. Al personale di cui al presente  articolo  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo  servizio  nelle  qualifiche  dei  ruoli  ad
esaurimento e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale;  al  medesimo
personale e'  attribuito  un  ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo
ventisei anni di effettivo servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non
sono attribuiti al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i  criteri
di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al  comma  1  il
personale  sottoposto  a  procedimento  penale   o   a   procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di
applicazione di una sanzione meno grave  della  sanzione  pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 
  14. E' altresi' escluso dall'inquadramento  nel  ruolo  di  cui  al
comma 1 il personale che, nel  quinquennio  precedente  l'entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria  ovvero  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  15. Il personale escluso  dall'inquadramento  di  cui  al  presente
articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
ispettori  logistico-gestionali   e   nel   ruolo   degli   ispettori
informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  16. Il personale di cui al presente articolo  espleta  le  funzioni
proprie della qualifica di appartenenza anche  a  integrazione  delle
attivita' svolte dalle strutture operative,  sia  ordinariamente  sia
nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
  17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma  restando  la
sovraordinazione funzionale del personale appartenente  ai  ruoli  di
cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
esercita   funzioni   logistico-gestionali,   implicanti    specifica
professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali
del Corpo nazionale, secondo  i  livelli  di  responsabilita'  e  gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando
con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e  con  i
direttivi  logistico-gestionali;  svolge  funzioni  di  direzione  di
unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio  cui  e'  assegnato  ed
esercita,  nel  quadro   degli   indirizzi   ricevuti,   compiti   di
pianificazione,   coordinamento   e   controllo    delle    attivita'
amministrative   e   contabili,   con   autonomia   organizzativa   e
responsabilita'  dei  risultati  conseguiti;  predispone  l'attivita'
istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti  alla  propria
competenza e con grado di  complessita'  commisurato  alla  qualifica
posseduta;  svolge  gli  incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una
specifica competenza professionale direttamente attinente  al  titolo
di studio posseduto; svolge attivita' di studio, ricerca  e  verifica
per l'applicazione delle normative vigenti; firma  congiuntamente  al
funzionario   delegato   gli   atti   contabili;    collabora    alla
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in  riferimento
al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario  o
economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali  per
l'affidamento di lavori, servizi e  forniture  e  alle  procedure  di
acquisto, provvedendo anche alle attivita' di indagine di  mercato  e
collaborando  a  quelle  di  collaudo;  svolge,  in  relazione   alla
professionalita'  posseduta,  compiti  di  gestione   ed   attuazione
dell'attivita' di formazione del  personale  del  Corpo  nazionale  e
partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. 
  18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma  restando  la
sovraordinazione funzionale del personale appartenente  ai  ruoli  di
cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
esercita     funzioni     informatiche,     implicanti      specifica
professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali
del Corpo nazionale, secondo  i  livelli  di  responsabilita'  e  gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando
con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e  con  i
direttivi  informatici;  svolge  funzioni  di  direzione  di   unita'
organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed  esercita,
nel quadro  degli  indirizzi  ricevuti,  compiti  di  pianificazione,
coordinamento e controllo delle attivita' del settore  di  competenza
con  autonomia  organizzativa   e   responsabilita'   dei   risultati
conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo  di
lavorazioni  inerenti  al  proprio  indirizzo  tecnico-professionale;
svolge  gli  incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una   specifica
competenza professionale direttamente attinente al titolo  di  studio
posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attivita' di
studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le  fasi  di
sperimentazione,  implementazione   e   verifica;   effettua,   anche
avvalendosi  di  collaboratori,  l'analisi  tecnica  di  processi  di
lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche
e le funzioni relative al software, al sistema e  alla  rete;  valuta
prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard  di
funzionamento; pianifica, coordina e segue le attivita'  di  sviluppo
dei sistemi informatici; partecipa alle  procedure  contrattuali  per
l'affidamento di lavori, servizi e  forniture  e  alle  procedure  di
acquisto, cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle
di collaudo; svolge, in relazione  alla  professionalita'  posseduta,
compiti di gestione ed attuazione dell'attivita'  di  formazione  del
personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita'  di  componente
alle commissioni d'esame. 
  19. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato  nei
ruoli  di  cui  al  comma  1,  e'  reso   indisponibile   un   numero
finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche  iniziali  del
ruolo  degli  ispettori  logistico-gestionali  e  del   ruolo   degli
ispettori informatici. 
  20.  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo   e'   valutato
annualmente dall'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  134  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-novies (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi  e
dirigenti medici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali
ad esaurimento, in cui e' inquadrato il personale con  le  qualifiche
di direttore medico-vicedirigente, di primo  dirigente  medico  e  di
dirigente superiore medico: 
  a)  Ruolo  professionale  ad  esaurimento  dei  direttivi   medici,
articolato nella qualifica di direttore medico-vicedirigente; 
  b)  Ruolo  professionale  ad  esaurimento  dei  dirigenti   medici,
articolato nelle qualifiche di primo  dirigente  medico  e  dirigente
superiore medico. 
  2. Al personale di cui al comma 1  si  applicano  e  continuano  ad
applicarsi le disposizioni in materia di  trattamenti  retributivi  e
previdenziali previsti per  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco  che  espleta  funzioni  operative,  nonche'   gli
incrementi  retributivi  previsti  dall'articolo  15.   Il   medesimo
personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e  i  fregi  e
svolge le funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-decies (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad
esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). -  1.  L'accesso  alla
qualifica di primo dirigente medico avviene,  nel  limite  dei  posti
disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno  nel  corrispondente  ruolo
tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio  per
merito comparativo e superamento di  un  corso  di  formazione  della
durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio  sono  ammessi  i
direttori medici-vicedirigenti che,  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente, abbiano maturato due anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica. 
  2. Non e' ammesso allo scrutinio il personale che: 
  a) nei tre anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  nella
valutazione annuale di cui all'articolo 202 del  decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta; 
  b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia  riportato  la  sanzione
disciplinare della sanzione pecuniaria; 
  c) nei  tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  3. E' sospeso dagli  scrutini  il  personale  di  cui  al  comma  1
rinviato a giudizio o ammesso  ai  riti  alternativi  per  reati  non
colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni
contenute  nell'articolo  95  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
  4. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti  gli  effetti
dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono
verificate le carenze organiche  ed  e'  conferita  secondo  l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
organizzativo e gestionale necessarie  all'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali. 
  6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso, in applicazione del  criterio  direttivo  indicato  al
comma 4. 
  7. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore  medico  si
consegue, nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
anno nel corrispondente  ruolo  tecnico-professionale  dei  dirigenti
sanitari, mediante scrutinio per merito  comparativo  al  quale  sono
ammessi i primi dirigenti  medici  che,  alla  stessa  data,  abbiano
maturato tre anni di effettivo servizio nella  qualifica  e  che  non
siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2. 
  8. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
carenze. 
  Art. 13-undecies (Ruoli professionali ad esaurimento dei  direttivi
e dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i  seguenti  ruoli
professionali ad esaurimento, in cui e' inquadrato il  personale  con
le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente,  di  primo
dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo: 
  a)   Ruolo   professionale    ad    esaurimento    dei    direttivi
ginnico-sportivi,   articolato   nella   qualifica    di    direttore
ginnico-sportivo-vicedirigente; 
  b)   Ruolo   professionale    ad    esaurimento    dei    dirigenti
ginnico-sportivi, articolato  nelle  qualifiche  di  primo  dirigente
ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo. 
  2. Al personale di cui al comma 1  si  applicano  e  continuano  ad
applicarsi le disposizioni in materia di  trattamenti  retributivi  e
previdenziali previsti per  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco  che  espleta  funzioni  operative,  nonche'   gli
incrementi  retributivi  previsti  dall'articolo  15.   Il   medesimo
personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e  i  fregi  e
svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. 
  Art. 13-duodecies (Progressione in carriera dei ruoli professionali
ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). -  1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene,
nel limite dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni  anno  nel
corrispondente    ruolo    tecnico-professionale    dei     dirigenti
ginnico-sportivi,  mediante  scrutinio  per  merito   comparativo   e
superamento di un corso di formazione della durata di  tre  mesi  con
esame   finale.   Allo   scrutinio   sono   ammessi    i    direttori
ginnico-sportivi vicedirigenti che,  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente, abbiano maturato due anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica. 
  2. Non e' ammesso allo scrutinio il personale che: 
  a) nei tre anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  nella
valutazione annuale di cui all'articolo 202 del  decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta; 
  b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia  riportato  la  sanzione
disciplinare della sanzione pecuniaria; 
  c) nei  tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  3. E' sospeso dagli  scrutini  il  personale  di  cui  al  comma  1
rinviato a giudizio o ammesso  ai  riti  alternativi  per  reati  non
colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni
contenute  nell'articolo  95  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
  4. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
organizzativo e gestionale necessarie  all'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali. 
  6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso, in applicazione del  criterio  direttivo  indicato  al
comma 4. 
  7.  La   promozione   alla   qualifica   di   dirigente   superiore
ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al  31
dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo  tecnico-professionale
dei  dirigenti  ginnico-sportivi,  mediante  scrutinio   per   merito
comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti  ginnico-sportivi
che, alla  stessa  data,  abbiano  maturato  tre  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e che non  siano  incorsi  in  alcuna  delle
cause di esclusione di cui al comma 2. 
  8. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
carenze.».