Art. 12 
 
 
                     Accertamento delle entrate 
 
  1. L'accertamento delle entrate e' di competenza del D.S.G.A.  che,
sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito  e
il soggetto debitore ed  effettua  le  necessarie  annotazioni  nelle
apposite  scritture,  con  imputazione  alle  pertinenti   fonti   di
finanziamento. 
  2.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra  le
disponibilita' del conto del patrimonio.