Art. 15 
 
 
                               Impegni 
 
  1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le  sole  somme
dovute  dall'istituzione  scolastica  a   seguito   di   obbligazioni
giuridicamente perfezionate. 
  2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo  stanziamento
dello specifico aggregato, come individuato nel programma  annuale  e
nelle eventuali variazioni apportate al medesimo. 
  3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio  in  corso,
ad eccezione di quelli relativi a: 
    a) spese in conto capitale ripartite in  piu'  esercizi,  per  le
quali l'impegno puo' estendersi  a  piu'  anni.  I  pagamenti  devono
comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di ogni esercizio; 
    b) spese per l'estinzione di mutui; 
    c) spese correnti o  connesse  ai  progetti  pluriennali  di  cui
all'articolo 5, comma 6, ove cio' sia indispensabile  per  assicurare
la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti. 
  4. Dopo la chiusura  dell'esercizio,  non  possono  essere  assunti
impegni a carico dell'esercizio scaduto. 
  5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio
costituiscono residui passivi, da ricomprendersi  tra  le  passivita'
del conto del patrimonio. 
  6. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed  e'
registrato dal D.S.G.A.