Art. 15 Impegni 1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo. 3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilita' finanziarie di ogni esercizio; b) spese per l'estinzione di mutui; c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all'articolo 5, comma 6, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti. 4. Dopo la chiusura dell'esercizio, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto. 5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passivita' del conto del patrimonio. 6. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed e' registrato dal D.S.G.A.