Art. 16 
 
 
        Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti 
 
  1. La liquidazione della spesa,  consistente  nella  determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore,  e'  effettuata
dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di  acquisto  di  beni  e
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita'  della  relativa
fornitura o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
  2. I  pagamenti  sono  ordinati,  tramite  ordinativo  informatico,
secondo le  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  mandati  tratti
sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta  di  credito,
con immediata contabilizzazione.