Art. 17 
 
 
                        Mandati di pagamento 
 
  1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente  scolastico  e
dal D.S.G.A., fermo  restando  l'obbligo  di  fatturazione  in  forma
elettronica  previsto  dalla  normativa  vigente.  Il  contenuto  dei
mandati di pagamento e' il seguente: 
    a)  l'ordine  rivolto  all'istituto  cassiere   di   pagare   una
determinata somma di denaro ad una persona o ente; 
    b) il numero progressivo e la data di emissione; 
    c) l'importo in cifre e in lettere della somma  da  pagare  e  la
causale del pagamento; 
    d) i dati anagrafici  o  identificativi  e  i  dati  fiscali  del
creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza; 
    e) il progetto al quale la spesa si riferisce; 
    f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui
all'articolo 41; 
    g) nel caso in  cui  riguardi  il  pagamento  delle  retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle  ritenute  che  su  di
esse gravano. 
  2. Ogni mandato di pagamento  e'  sempre  corredato  dei  documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture  e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. 
  3.  Sulle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di  beni  soggetti  ad
inventario e' annotata l'avvenuta  presa  in  carico  con  il  numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo.