Art. 17 Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente. Il contenuto dei mandati di pagamento e' il seguente: a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente; b) il numero progressivo e la data di emissione; c) l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare e la causale del pagamento; d) i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza; e) il progetto al quale la spesa si riferisce; f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 41; g) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano. 2. Ogni mandato di pagamento e' sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. 3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre, allegato il verbale di collaudo.