Art. 18 
 
 
                 Modalita' di estinzione dei mandati 
 
  1. I mandati sono estinti mediante: 
    a)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato  al
creditore; 
    b)  accreditamento  o  versamento  su  conto  corrente   postale,
intestato al creditore; 
    c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti  da
parte dell'istituto  cassiere,  ovvero  con  assegno  circolare,  nei
limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilita'  dei
pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 
  2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento,  che  sostituiscono   la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli  estremi  relativi  alle  operazioni  a  cura
dell'istituto cassiere.