Art. 22 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di  1,3  miliardi  di
euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni  di  sottoscrizione  di  azioni  effettuate  per  il
rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo  di  euro
(ai sensi del capo II) e  dalle  garanzie  concesse  dallo  Stato  su
passivita' di nuova emissione  e  sull'erogazione  di  liquidita'  di
emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi
oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro (( per l'anno 2019  ))
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 170, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  come
rifinanziata da ultimo con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
quanto a 0,3 miliardi  di  euro  ((  per  l'anno  2019  )),  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  con
modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze. 
  3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai
sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria
centrale. 
  4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla
successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui  al  presente  decreto  sono  quantificate  e  trasferite,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, ai capitoli di  provenienza,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Ove
necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1 
              1. - 169. (Omissis). 
              170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2013  al  2022  per  finanziare  il
          contributo italiano alla ricostituzione delle  risorse  dei
          Fondi multilaterali di sviluppo e  del  Fondo  globale  per
          l'ambiente. 
              (Omissis).». 
              La  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - 1. - 5. (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              (Omissis).».