Art. 7 Calcolo della riduzione od esclusione Negligenza ed intenzionalita' 1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile in cui e' accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6, commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravita', della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonche' dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5. 2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%. I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'Allegato 3, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'Autorita' di controllo (Organismo pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l'infrazione riscontrata si considera reiterata. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali. Qualora un controllo di condizionalita', svolto su un beneficiario che abbia gia' ricevuto un'allerta tempestiva relativa ad un CGO o ad una Norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall'anno della prima costatazione e qualora sia accertata una nuova non conformita' per lo stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravita' e durata, e' possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. 3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive di cui al comma 2 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario, l'autorita' di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione. 4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso in cui la natura dell'inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate. 5. Se l'inadempienza accertata e' stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali e' stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto. 6. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi: a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita' supera i livelli stabiliti secondo le modalita' definite dalla circolare di AGEA, pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del presente decreto; b) quando il carattere di intenzionalita' e' riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalita'; c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014. 7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione ai regimi e schemi di aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto. 8. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravita' o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o piu' infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'Allegato 3.