Art. 7 
 
 
                Calcolo della riduzione od esclusione 
                    Negligenza ed intenzionalita' 
 
  1. La riduzione o esclusione  si  applica  all'importo  totale  dei
pagamenti  elencati  all'art.  1,  concessi   o   da   concedere   al
beneficiario interessato in relazione alle  domande  di  aiuto  o  di
sostegno o di pagamento che ha presentato  o  presentera'  nel  corso
dell'anno civile in cui e'  accertata  l'inadempienza  o  negli  anni
civili considerati, come definito dall'art. 6, commi 1 e 2.  Ai  fini
del calcolo, si tiene conto  della  gravita',  della  portata,  della
durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonche'  dei
criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. In caso  di  inadempienza  per  negligenza,  la  percentuale  di
riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%. 
  I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza  della  loro
gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come
definiti  all'Allegato   3,   non   determinano   una   riduzione   o
un'esclusione. In questi casi  l'Autorita'  di  controllo  (Organismo
pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al
beneficiario  la  constatazione  e  l'obbligo  di   adottare   misure
correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili
consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si
applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma  e
l'infrazione  riscontrata  si  considera  reiterata.  Non   rientrano
nell'ambito di applicazione del precedente comma i  casi  in  cui  le
infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica  o
degli animali. Qualora un controllo di condizionalita', svolto su  un
beneficiario che abbia gia' ricevuto un'allerta  tempestiva  relativa
ad un CGO o ad una Norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di
tre anni civili a decorrere  dall'anno  della  prima  costatazione  e
qualora sia  accertata  una  nuova  non  conformita'  per  lo  stesso
criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravita' e durata, e'
possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva. 
  Ai beneficiari che hanno ricevuto per  la  prima  volta  un'allerta
tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza  con  quanto  previsto
dai  documenti  programmatori  regionali   dello   sviluppo   rurale,
all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che
finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di
consulenza aziendale. 
  3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive  di  cui  al
comma 2 o nel caso le stesse non possono  essere  attuate  per  cause
indipendenti  dalla  volonta'  del   beneficiario,   l'autorita'   di
controllo  competente  procede   all'annullamento   delle   riduzioni
corrispondenti all'infrazione. 
  4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore,
di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso  in  cui  la  natura
dell'inadempienza  produce  effetti  negativi  superiori  ai   limiti
fissati per  le  infrazioni  di  importanza  minore  o  tali  da  non
consentire  il  ripristino  di  una  situazione  conforme  a   quella
prescritta dalle disposizioni violate. 
  5. Se l'inadempienza accertata e' stata  commessa  intenzionalmente
dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del  regolamento  (UE)
n.  640/2014,  la  riduzione  da  applicare  all'importo  complessivo
risultante dai pagamenti e  dai  premi  annuali  e'  stabilita  nella
misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente
decreto. 
  6. Si considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  in  uno  dei
seguenti casi: 
    a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita'  supera  i
livelli stabiliti secondo le modalita' definite  dalla  circolare  di
AGEA, pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del presente decreto; 
    b) quando il carattere di intenzionalita'  e'  riscontrato  dagli
organismi  di  controllo  specializzati,  nel  corso  dei   controlli
previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria  degli  impegni
di condizionalita'; 
    c) quando si verificano le condizioni  di  ripetuta  reiterazione
dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e  40  del
regolamento (UE) n. 640/2014. 
  7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle  riduzioni  e  delle
esclusioni per  un  anno  civile  non  supera  l'importo  totale  dei
pagamenti percepibili dalla partecipazione  ai  regimi  e  schemi  di
aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto. 
  8. Nei casi di inadempienza  intenzionale  estrema  in  termini  di
portata, gravita' o durata,  il  beneficiario,  oltre  alla  sanzione
imposta e calcolata a norma dell'art.  40  del  regolamento  (UE)  n.
640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno
civile successivo, ai  sensi  dell'art.  75  del  regolamento  UE  n.
809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei  casi
in cui sia stata accertata la ripetizione di una  o  piu'  infrazioni
intenzionali a  carico  dello  stesso  beneficiario,  come  precisato
nell'Allegato 3.