Art. 27
Disposizioni in materia di giochi
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa
denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e
complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio
2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri
giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al versamento di un
corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio.
Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto
dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1 ((
commi 569, lettera b), e 1098, della legge )) 30 dicembre 2018, n.
145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il
gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre
ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n.
169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il
quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e' ridotto dei
versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette
maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre
anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa (( da 20.000 a 50.000
euro )) »;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»
dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
dogane e dei monopoli»;
c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui
ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della
raccolta di gioco illegale.».
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque,
sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque
mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.».