Art. 28
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. (( Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4,
4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal
comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per
l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022 )), e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per
l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5
milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per
l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5
milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per
l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8
milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui
decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a (( 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 )),
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno
2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a
3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro
per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a
1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di
euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a
607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per
l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6
milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dal presente decreto.
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza
mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al
monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle
misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del
mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
(( , la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi )) alle domande accolte.
4. (( Nel caso )) in cui emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di
spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi
dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di
quanto stabilito (( ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter,
7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies )), le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.