Art. 11 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere  tra
l'entrata in vigore della  presente  delibera  e  la  chiusura  della
campagna  elettorale  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto  al  numero
dei partecipanti e agli spazi disponibili, il  principio  delle  pari
opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che
nell'ambito della medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un
ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita' di ascolto. 
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita: 
    a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione  delle  candidature,  ai
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1; 
    b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  ai
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori con cicli a cadenza  di  due  settimane  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche
attraverso analoghe opportunita'  di  ascolto.  Ove  possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la
fruizione  anche  ai  non  udenti.   I   calendari   delle   predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta
elettronica certificata, al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari  sono
tempestivamente comunicate al predetto organo. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.