Art. 12 Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti locali osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sullo stesso palinsesto televisivo o radiofonico; f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.