Art. 14 Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'. 2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente.