Art. 15 
 
                Sorteggi e collocazione dei messaggi 
               politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza  l'emittente  e'  autorizzata  a   trasmettere   contenuti
audiovisivi o radiofonici  alla  presenza  di  un  funzionario  dello
stesso. Il Comitato procede sollecitamente al  sorteggio  nei  giorni
immediatamente  successivi  alla  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle candidature. 
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.